Art. 13. Modifica della legge provinciale 7 agosto 1976, n. 36 «Ordinamento delle scuole materne - scuole per l'infanzia» 1. Dopo il comma 8 dell'Art. 7 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma: «9. L'amministrazione provinciale puo' effettuare spese dirette per iniziative particolari nell'ambito dell'attivita' formativa ed educativa delle scuole per l'infanzia.».