Art. 13.
Modifica  della  legge  provinciale 7 agosto 1976, n. 36 «Ordinamento
            delle scuole materne - scuole per l'infanzia»

    1.  Dopo il comma 8 dell'Art. 7 della legge provinciale 17 agosto
1976, n. 36, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma:
    «9.  L'amministrazione  provinciale puo' effettuare spese dirette
per  iniziative  particolari  nell'ambito dell'attivita' formativa ed
educativa delle scuole per l'infanzia.».