Art. 15. Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24 recante: «Consiglio scolastico provinciale» 1. Al comma 1 dell'Art. 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e' aggiunto il seguente periodo: «In caso di mancanza di posti vacanti al fine dell'immissione in ruolo, i predetti concorsi possono essere indetti anche al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per garantire la copertura di cattedre o posti temporaneamente disponibili con personale qualificato; ai citati concorsi possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano insegnato per almeno centottanta giorni nelle scuole della provincia di Bolzano.».