Art. 15.
Modifica  della  legge  provinciale  12 dicembre 1996, n. 24 recante:
                 «Consiglio scolastico provinciale»

    1.  Al  comma  1 dell'Art. 11 della legge provinciale 12 dicembre
1996, n. 24, e' aggiunto il seguente periodo: «In caso di mancanza di
posti  vacanti  al fine dell'immissione in ruolo, i predetti concorsi
possono   essere   indetti  anche  al  solo  fine  del  conseguimento
dell'abilitazione  all'insegnamento  per  garantire  la  copertura di
cattedre   o   posti   temporaneamente   disponibili   con  personale
qualificato;  ai  citati  concorsi  possono  essere  ammessi soltanto
coloro  che  abbiano  insegnato  per  almeno centottanta giorni nelle
scuole della provincia di Bolzano.».