Art. 17. Modifica della legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23, recante: «Interventi per l'attuazione del diritto allo studio a favore di studenti universitari residenti nella provincia di Bolzano». 1. Dopo il comma 4 dell'Art. 13 della legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23, sono aggiunti i seguenti commi 5, 6, 7, 8 e 9: «5. Nelle localita' della provincia di Bolzano sedi di strutture universitarie, l'amministrazione provinciale puo' organizzare, per gli studenti nonche' per i professori a contratto, per i visiting professors e per gli assistenti a contratto, un servizio abitativo in forma di residence, collegio universitario o istituzione simile, gestiti direttamente oppure da terzi. I criteri e le modalita' di accesso sono fissati dalla giunta provinciale, sentita la consulta. 6. A enti e associazioni senza fini di lucro che mettono a disposizione posti-alloggio di cui al comma 5, possono essere erogati contributi fino a un massimo del 90 per cento delle spese riconosciute ammissibili per l'acquisto di edifici ovvero per l'acquisizione di aree, la progettazione, la costruzione, l'ampliamento, la sistemazione, la ristrutturazione e il completamento di edifici nonche' per l'acquisto di arredamenti e attrezzature per gli stessi. 7. Gli enti e le associazioni beneficiari dei contributi di cui al comma 6 devono impegnarsi a non mutare la destinazione dei rispettivi edifici nonche' delle relative pertinenze, attrezzature e arredi, senza il consenso della giunta provinciale. La durata del relativo vincolo, che non puo' essere inferiore ad anni dieci ne' superiore ad anni venticinque, e' fissata dalla giunta provinciale, tenendo conto dell'entita' del contributo concesso. Il vincolo di non mutare la destinazione e' annotato nel libro fondiario. 8. Qualora venga mutata la destinazione degli edifici e delle pertinenze, il contributo va restituito, maggiorato degli interessi legali. Qualora l'edificio continui a essere utilizzato per finalita' a carattere sociale il contributo concesso e' ridotto in ragione del periodo di utilizzo del relativo edificio conformemente alla destinazione di cui al comma 5. La differenza, maggiorata degli interessi legali, va restituita. 9. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, i beni con vincolo di destinazione possono essere messi a disposizione della provincia, dietro pagamento di un indennizzo che tenga conto dei contributi ricevuti.».