Art. 17.
Modifica  della  legge  provinciale  8  agosto  1991, n. 23, recante:
«Interventi  per  l'attuazione  del  diritto  allo studio a favore di
    studenti universitari residenti nella provincia di Bolzano».

    1.  Dopo il comma 4 dell'Art. 13 della legge provinciale 8 agosto
1991, n. 23, sono aggiunti i seguenti commi 5, 6, 7, 8 e 9:
    «5.  Nelle localita' della provincia di Bolzano sedi di strutture
universitarie,  l'amministrazione  provinciale  puo' organizzare, per
gli  studenti  nonche'  per  i professori a contratto, per i visiting
professors e per gli assistenti a contratto, un servizio abitativo in
forma  di  residence,  collegio  universitario  o istituzione simile,
gestiti  direttamente  oppure  da  terzi. I criteri e le modalita' di
accesso sono fissati dalla giunta provinciale, sentita la consulta.
    6.  A  enti  e  associazioni  senza  fini  di lucro che mettono a
disposizione posti-alloggio di cui al comma 5, possono essere erogati
contributi   fino   a  un  massimo  del  90  per  cento  delle  spese
riconosciute   ammissibili  per  l'acquisto  di  edifici  ovvero  per
l'acquisizione   di   aree,   la   progettazione,   la   costruzione,
l'ampliamento,    la   sistemazione,   la   ristrutturazione   e   il
completamento  di  edifici  nonche'  per  l'acquisto di arredamenti e
attrezzature per gli stessi.
    7.  Gli  enti e le associazioni beneficiari dei contributi di cui
al  comma  6  devono  impegnarsi  a  non  mutare  la destinazione dei
rispettivi  edifici nonche' delle relative pertinenze, attrezzature e
arredi,  senza  il  consenso  della giunta provinciale. La durata del
relativo  vincolo,  che  non  puo' essere inferiore ad anni dieci ne'
superiore  ad  anni venticinque, e' fissata dalla giunta provinciale,
tenendo conto dell'entita' del contributo concesso. Il vincolo di non
mutare la destinazione e' annotato nel libro fondiario.
    8.  Qualora  venga  mutata  la destinazione degli edifici e delle
pertinenze,  il  contributo va restituito, maggiorato degli interessi
legali. Qualora l'edificio continui a essere utilizzato per finalita'
a  carattere sociale il contributo concesso e' ridotto in ragione del
periodo   di   utilizzo  del  relativo  edificio  conformemente  alla
destinazione  di  cui  al  comma  5.  La differenza, maggiorata degli
interessi legali, va restituita.
    9.  In deroga alle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, i beni con
vincolo  di  destinazione  possono  essere messi a disposizione della
provincia,  dietro  pagamento  di  un  indennizzo che tenga conto dei
contributi ricevuti.».