Art. 18.
Modifica  della  legge  provinciale  29  gennaio 1996, n. 2, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno
finanziario  1996  e  per  il  triennio  1996-1998 (Legge finanziaria
                               1996)».

    1.  L'ultimo  periodo  del  comma  2  dell'Art.  10  della  legge
provinciale  29  gennaio 1996, n. 2, e successive modifiche, e' cosi'
sostituito:  «Le  espropriazioni  devono  essere  avviate entro il 31
dicembre 2003.».