Art. 18. Modifica della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 e per il triennio 1996-1998 (Legge finanziaria 1996)». 1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'Art. 10 della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Le espropriazioni devono essere avviate entro il 31 dicembre 2003.».