Art. 19. Modifiche della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, recante «Norme per l'amministrazione del patrimonio della provincia autonoma di Bolzano». 1. Al comma 3 dell'Art. 20-ter della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, la parola: «gia» e' soppressa e sono aggiunti i seguenti periodi: «Tali immobili non vengono pubblicati negli elenchi di cui al comma 4. Gli immobili destinati urbanisticamente a zone per insediamenti edilizi o produttivi o per impianti turistici possono essere venduti senza limitazioni dalla giunta provinciale, se il loro valore stimato e' inferiore al limite fissato dal comma 2.». 2. Al comma 4 dell'Art. 20-ter della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, nel terzo periodo dopo le parole: «titolo di preferenza» sono aggiunte le seguenti parole: «di cui al comma l, lettere b), c) e d).