Art. 19.
Modifiche  della  legge  provinciale  21  gennaio 1987, n. 2, recante
«Norme  per l'amministrazione del patrimonio della provincia autonoma
                            di Bolzano».

    1. Al comma 3 dell'Art. 20-ter della legge provinciale 21 gennaio
1987,  n.  2, e successive modifiche, la parola: «gia» e' soppressa e
sono   aggiunti  i  seguenti  periodi:  «Tali  immobili  non  vengono
pubblicati  negli  elenchi  di cui al comma 4. Gli immobili destinati
urbanisticamente  a  zone per insediamenti edilizi o produttivi o per
impianti  turistici  possono  essere  venduti senza limitazioni dalla
giunta  provinciale, se il loro valore stimato e' inferiore al limite
fissato dal comma 2.».
    2. Al comma 4 dell'Art. 20-ter della legge provinciale 21 gennaio
1987,  n. 2, nel terzo periodo dopo le parole: «titolo di preferenza»
sono  aggiunte le seguenti parole: «di cui al comma l, lettere b), c)
e d).