Art. 2. Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante: «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate». 1. Dopo l'Art. 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e' inserito il seguente articolo: «Art. 8-bis (Agevolazioni). - 1. A partire dal 1° gennaio 2003 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale le autovetture e i motocicli destinati al trasporto di persone ad uso privato, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione. 2. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al comma 1 si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato. 3. I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione annua forfettaria di Euro 25,82 per le autovetture e di Euro 10,33 per i motocicli». 2. Dopo l'Art. 17 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e' inserito il seguente articolo: «Art. 17-bis (Agevolazioni). - 1. A partire dal 1° gennaio 2003 e' prevista per le autovetture e i motoveicoli destinati al trasporto di persone ad uso privato, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, l'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione in misura ridotta. 2. Salvo prova. contraria i veicoli di cui al comma 1 si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato. 3. Per i veicoli di cui al comma 1 l'imposta provinciale di trascrizione e' fissata in Euro 51.65 per le autovetture e in Euro 25,82 per i motoveicoli, ad esclusione dei motocicli, per i quali resta valida l'esenzione prevista dal decreto del Ministro delle finanze 27 novembre 1998, n. 435, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 17 dicembre 1998, n. 294». 3. Dopo il comma 1, dell'Art. 21-octies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e' aggiunto il seguente comma: «2. Ai sensi dell'Art. 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212, non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori nei confronti dei proprietari dei veicoli di cui all'Art. 63, comma 2, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 342, per i periodi tributari successivi all'entrata in vigore di detta legge e fino all'entrata in vigore delle norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'Art. 8-bis della presente legge». 4. Dopo l'Art. 21-terdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 21-quaterdecies (Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili). - 1. L'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili, istituita dall'Art. 90 della legge 21 novembre 2000, n. 342, non trova applicazione nel territorio della provincia di Bolzano.».