Art. 2.
Modifiche  della  legge  provinciale  11  agosto 1998, n. 9, recante:
«Disposizioni  finanziarie  in  connessione  con  l'assestamento  del
bilancio  di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e
      per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate».

    1. Dopo l'Art. 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e'
inserito il seguente articolo:
    «Art.  8-bis  (Agevolazioni).  - 1. A partire dal 1° gennaio 2003
sono  esentati  dal pagamento della tassa automobilistica provinciale
le autovetture e i motocicli destinati al trasporto di persone ad uso
privato,  a  decorrere  dall'anno  in cui si compie il ventesimo anno
dalla loro costruzione.
    2.  Salvo  prova  contraria,  i  veicoli  di  cui  al  comma 1 si
considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o
in un altro Stato.
    3.  I  veicoli  di  cui  al comma 1 sono assoggettati, in caso di
utilizzazione  sulla  pubblica  strada,  ad una tassa di circolazione
annua  forfettaria  di  Euro 25,82 per le autovetture e di Euro 10,33
per i motocicli».
    2.  Dopo  l'Art. 17 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9,
e' inserito il seguente articolo:
    «Art.  17-bis  (Agevolazioni). - 1. A partire dal 1° gennaio 2003
e' prevista per le autovetture e i motoveicoli destinati al trasporto
di  persone ad uso privato, a decorrere dall'anno in cui si compie il
ventesimo  anno  dalla  loro costruzione, l'applicazione dell'imposta
provinciale di trascrizione in misura ridotta.
    2.  Salvo  prova.  contraria  i  veicoli  di  cui  al  comma 1 si
considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o
in un altro Stato.
    3.  Per  i  veicoli  di  cui  al comma 1 l'imposta provinciale di
trascrizione  e'  fissata  in Euro 51.65 per le autovetture e in Euro
25,82  per  i  motoveicoli,  ad esclusione dei motocicli, per i quali
resta  valida  l'esenzione  prevista  dal  decreto del Ministro delle
finanze 27 novembre 1998, n. 435, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica 17 dicembre 1998, n. 294».
    3.  Dopo  il comma 1, dell'Art. 21-octies della legge provinciale
11 agosto 1998, n. 9, e' aggiunto il seguente comma:
    «2.  Ai sensi dell'Art. 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212, non
sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori nei confronti
dei  proprietari dei veicoli di cui all'Art. 63, comma 2, lettera c),
della  legge  21  novembre  2000,  n.  342,  per  i periodi tributari
successivi all'entrata in vigore di detta legge e fino all'entrata in
vigore  delle  norme  di  cui ai commi 1, 2 e 3 dell'Art. 8-bis della
presente legge».
    4.  Dopo  l'Art.  21-terdecies  della legge provinciale 11 agosto
1998, n. 9, e' aggiunto il seguente articolo:
      «Art. 21-quaterdecies (Imposta regionale sulle emissioni sonore
degli  aeromobili).  -  1. L'imposta regionale sulle emissioni sonore
degli  aeromobili  civili,  istituita  dall'Art.  90  della  legge 21
novembre  2000,  n.  342, non trova applicazione nel territorio della
provincia di Bolzano.».