Art. 20. Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10 recante «Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura» 1. Dopo l'Art. 5 della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies: «Art. 5-bis (Istituzione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole). - 1. Presso la ripartizione provinciale agricoltura e' istituita l'anagrafe provinciale delle imprese agricole quale strumento per l'individuazione delle imprese agricole operanti sul territorio provinciale, delle loro caratteristiche e delle variazioni di queste. Detta anagrafe e' pubblica e fa parte del sistema informativo agricolo. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati il contenuto e la gestione dell'anagrafe. Art. 5-ter (Disciplina delle quote latte). - 1. L'assegnazione e il trasferimento delle quote latte comunque disponibili nonche' le modalita' del prelievo supplementare sono disciplinati con regolamento di esecuzione in conformita' alla normativa comunitaria vigente e nel rispetto dei quantitativi di latte assegnati Ai singoli produttori nell'ambito del territorio provinciale. Art. 5-quater (Programmi di qualita' e di rintracciabilita' dei prodotti agricoli e delle carni). - 1. I programmi di qualita' dei prodotti agricoli e delle carni sono fissati dalla giunta provinciale e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. Ai fini della realizzazione di quanto previsto dal comma 1 e per assicurare i sistemi di rintracciabilita' dei prodotti agricoli e delle carni, la giunta provinciale puo' concedere appositi contributi nell'ammontare di spesa autorizzata con la legge finanziaria annuale. Art. 5-quinquies (Produzione integrata). - 1. Al fine di armonizzare le esigenze legate alla tutela della salute dei consumatori e della tutela dell'ambiente con quelle connesse alla redditivita' economica della gestione di aziende agricole, l'amministrazione provinciale promuove la produzione integrata quale produzione economica di frutti di alta qualita', ottenuta dando priorita' ai metodi ecologicamente piu' sicuri, minimizzando gli effetti collaterali indesiderabili e l'uso di prodotti chimici di sintesi. 2. L'utilizzo della denominazione attestante la provenienza di prodotti dalla produzione integrata e' consentito solamente agli aderenti a un programma per la produzione integrata, predisposto da un'apposita associazione provinciale riconosciuta come tale dalla giunta provinciale. La giunta provinciale fissa i principi, ai quali l'associazione deve ispirare il proprio statuto e il programma di produzione integrata per ottenere il riconoscimento. 3. La giunta provinciale puo' concedere a favore delle associazioni riconosciute ai sensi del comma 2 contributi fino al 50 per cento delle spese per l'esercizio delle funzioni di controllo sul rispetto delle prescrizioni da queste fissate per i propri aderenti. 4. Le violazioni delle norme contenute nella legge provinciale 30 aprile 1991, n. 12, e successive modifiche, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non e' stata ancora emanata la relativa ordinanza-ingiunzione, soggiacciono comunque alle sanzioni amministrative pecuniarie ivi contenute.».