Art. 20.
Modifiche  della  legge  provinciale  14 dicembre 1999, n. 10 recante
         «Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura»

    1. Dopo l'Art. 5 della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10,
e  successive  modifiche,  sono  inseriti  i seguenti articoli 5-bis,
5-ter, 5-quater e 5-quinquies:
    «Art.  5-bis (Istituzione dell'anagrafe provinciale delle imprese
agricole).  -  1.  Presso  la ripartizione provinciale agricoltura e'
istituita   l'anagrafe   provinciale  delle  imprese  agricole  quale
strumento  per  l'individuazione  delle imprese agricole operanti sul
territorio provinciale, delle loro caratteristiche e delle variazioni
di  queste.  Detta  anagrafe  e'  pubblica  e  fa  parte  del sistema
informativo agricolo. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati
il contenuto e la gestione dell'anagrafe.
    Art.  5-ter (Disciplina delle quote latte). - 1. L'assegnazione e
il  trasferimento  delle  quote latte comunque disponibili nonche' le
modalita'   del   prelievo   supplementare   sono   disciplinati  con
regolamento  di  esecuzione in conformita' alla normativa comunitaria
vigente e nel rispetto dei quantitativi di latte assegnati Ai singoli
produttori nell'ambito del territorio provinciale.
    Art.  5-quater  (Programmi di qualita' e di rintracciabilita' dei
prodotti  agricoli  e  delle carni). - 1. I programmi di qualita' dei
prodotti agricoli e delle carni sono fissati dalla giunta provinciale
e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
    2.  Ai  fini della realizzazione di quanto previsto dal comma 1 e
per assicurare i sistemi di rintracciabilita' dei prodotti agricoli e
delle carni, la giunta provinciale puo' concedere appositi contributi
nell'ammontare di spesa autorizzata con la legge finanziaria annuale.
    Art.   5-quinquies  (Produzione  integrata).  -  1.  Al  fine  di
armonizzare   le   esigenze  legate  alla  tutela  della  salute  dei
consumatori  e  della  tutela  dell'ambiente con quelle connesse alla
redditivita'   economica   della   gestione   di   aziende  agricole,
l'amministrazione  provinciale promuove la produzione integrata quale
produzione  economica  di  frutti  di  alta  qualita', ottenuta dando
priorita'  ai  metodi  ecologicamente  piu'  sicuri, minimizzando gli
effetti  collaterali  indesiderabili  e  l'uso di prodotti chimici di
sintesi.
    2.  L'utilizzo  della  denominazione attestante la provenienza di
prodotti  dalla  produzione  integrata  e'  consentito solamente agli
aderenti  a  un programma per la produzione integrata, predisposto da
un'apposita  associazione  provinciale  riconosciuta  come tale dalla
giunta  provinciale. La giunta provinciale fissa i principi, ai quali
l'associazione  deve  ispirare  il  proprio statuto e il programma di
produzione integrata per ottenere il riconoscimento.
    3.   La   giunta   provinciale  puo'  concedere  a  favore  delle
associazioni  riconosciute ai sensi del comma 2 contributi fino al 50
per cento delle spese per l'esercizio delle funzioni di controllo sul
rispetto delle prescrizioni da queste fissate per i propri aderenti.
    4. Le violazioni delle norme contenute nella legge provinciale 30
aprile 1991, n. 12, e successive modifiche, per le quali alla data di
entrata in vigore della presente legge non e' stata ancora emanata la
relativa  ordinanza-ingiunzione,  soggiacciono comunque alle sanzioni
amministrative pecuniarie ivi contenute.».