Art. 22. Modifica della legge provinciale 22 maggio 1980, n. 72, recante: «Istituzione di un fondo di rotazione per la zootecnia e la meccanizzazione agricola». 1. Il comma l dell'Art. 2 della legge provinciale 22 maggio 1980, n. 12, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «1. La misura dei prestiti in riferimento all'importo ammesso, il tasso d'interesse a carico dei beneficiari e le modalita' per la loro concessione sono fissati dalla giunta provinciale nel rispetto della normativa vigente in materia.».