Art. 22.
Modifica  della  legge  provinciale  22  maggio 1980, n. 72, recante:
«Istituzione  di  un  fondo  di  rotazione  per  la  zootecnia  e  la
                     meccanizzazione agricola».

    1. Il comma l dell'Art. 2 della legge provinciale 22 maggio 1980,
n. 12, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «1. La misura dei prestiti in riferimento all'importo ammesso, il
tasso d'interesse a carico dei beneficiari e le modalita' per la loro
concessione  sono fissati dalla giunta provinciale nel rispetto della
normativa vigente in materia.».