Art. 23. Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57 recante: «La disciplina e lo sviluppo dell'agriturismo» 1. Il comma 5 dell'Art. 2 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «5. Chi esercita un'attivita' ai sensi dell'Art. 2, comma 3, deve adibire a questa attivita' prevalentemente persone appartenenti al proprio nucleo familiare o normalmente conviventi in quest'ultimo.».