Art. 24. Modifica della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39 recante: «La disciplina dei ristori di campagna» 1. Il comma l dell'Art. 5 della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39, e' cosi' sostituito: «1. L'attivita' in un ristoro di campagna deve essere svolta prevalentemente dal gestore, da familiari del titolare o da persone facenti parte del suo nucleo familiare.».