Art. 24.
Modifica  della  legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39 recante: «La
                 disciplina dei ristori di campagna»

    1. Il comma l dell'Art. 5 della legge provinciale 12 agosto 1978,
n. 39, e' cosi' sostituito:
    «1.  L'attivita'  in  un  ristoro  di campagna deve essere svolta
prevalentemente  dal  gestore, da familiari del titolare o da persone
facenti parte del suo nucleo familiare.».