Art. 25. Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11 recante: «Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura» 1. Dopo la lettera q) del comma 1 dell'Art. 4 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere r) e s): «r) primo insediamento dei giovani agricoltori; s) produzione e commercializzazione di prodotti agricoli.».