Art. 25.
Modifica  della  legge  provinciale  14 dicembre 1998, n. 11 recante:
      «Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura»

    1.  Dopo  la  lettera  q)  del  comma  1  dell'Art. 4 della legge
provinciale  14  dicembre  1998,  n. 11, e successive modifiche, sono
aggiunte le seguenti lettere r) e s):
    «r) primo insediamento dei giovani agricoltori;
    s) produzione e commercializzazione di prodotti agricoli.».