Art. 26. Modifica della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 3, recante «Misure per la protezione delle colture agrarie, delle api e per il controllo dei vivai». 1. L'Art. 1 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 1 (Lotta contro la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria). - 1. Al fine di prevenire e contenere la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria, la giunta provinciale puo' prescrivere misure fitosanitarie, compreso tra l'altro il divieto di messa a dimora di piante e l'estirpazione delle piante a rischio. Le autorita' locali devono collaborare con l'amministrazione provinciale nell'esecuzione di tali misure. 2. Chiunque non rispetti gli obblighi contenuti nelle prescrizioni di cui al comma 1, soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniarie da Euro 150 a Euro 1.500, fermo restando il rimborso da parte dell'inadempiente delle spese sostenute dall'amministrazione provinciale per l'esecuzione d'ufficio dell'intervento. La sanzione amministrativa pecuniaria varia invece tra Euro 500 ed Euro 3.000, qualora la violazione venga compiuta da ditte autorizzate all'esercizio dell'attivita' di produzione e di commercializzazione di vegetali e di prodotti vegetali e da ditte che professionalmente progettano, realizzano o mantengono parchi o giardini. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista nel primo periodo viene comminata solamente qualora il detentore della pianta, nonostante l'obbligo di estirpare e distruggere la stessa impartitogli in occasione del primo accertamento della violazione, non vi adempia entro il termine indicato nel verbale di accertamento. 3. La giunta provinciale puo' effettuare spese anche in economia o concedere contributi nell'ambito della lotta contro la diffusione di organismi nocivi, di cui al comma 1.».