Art. 26.
Modifica della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 3, recante «Misure
per la protezione delle colture agrarie, delle api e per il controllo
                             dei vivai».

    1.  L'Art.  1  della  legge  provinciale  23  marzo 1981, n. 8, e
successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «Art.  1  (Lotta  contro  la  diffusione  di  organismi nocivi di
rilevante  importanza  fitosanitaria).  -  1.  Al fine di prevenire e
contenere  la  diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza
fitosanitaria,   la   giunta   provinciale  puo'  prescrivere  misure
fitosanitarie,  compreso  tra l'altro il divieto di messa a dimora di
piante  e  l'estirpazione delle piante a rischio. Le autorita' locali
devono  collaborare con l'amministrazione provinciale nell'esecuzione
di tali misure.
    2.   Chiunque   non   rispetti   gli   obblighi  contenuti  nelle
prescrizioni  di  cui  al  comma  1, soggiace alla comminazione della
sanzione  amministrativa  pecuniarie  da Euro 150 a Euro 1.500, fermo
restando il rimborso da parte dell'inadempiente delle spese sostenute
dall'amministrazione    provinciale    per   l'esecuzione   d'ufficio
dell'intervento.  La  sanzione amministrativa pecuniaria varia invece
tra  Euro  500 ed Euro 3.000, qualora la violazione venga compiuta da
ditte  autorizzate  all'esercizio  dell'attivita'  di produzione e di
commercializzazione di vegetali e di prodotti vegetali e da ditte che
professionalmente   progettano,  realizzano  o  mantengono  parchi  o
giardini.  La  sanzione  amministrativa pecuniaria prevista nel primo
periodo  viene comminata solamente qualora il detentore della pianta,
nonostante   l'obbligo   di   estirpare   e   distruggere  la  stessa
impartitogli  in  occasione  del primo accertamento della violazione,
non vi adempia entro il termine indicato nel verbale di accertamento.
    3.  La giunta provinciale puo' effettuare spese anche in economia
o  concedere  contributi nell'ambito della lotta contro la diffusione
di organismi nocivi, di cui al comma 1.».