Art. 27. Modifica della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, recante: «Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica e medicina legale». 1. La lettera g) del comma l dell'Art. 3 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: «g) fissa le norme igieniche che devono essere osservate nelle malghe nella preparazione e somministrazione di pasti tipici nonche' nella vendita di prodotti tipici locali.».