Art. 27.
Modifica  della  legge  provinciale  13  gennaio 1992, n. 1, recante:
«Norme  sull'esercizio  delle funzioni in materia di igiene e sanita'
                    pubblica e medicina legale».

    1.  La lettera g) del comma l dell'Art. 3 della legge provinciale
13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, e' cosi' sostituita:
    «g)  fissa  le  norme igieniche che devono essere osservate nelle
malghe  nella preparazione e somministrazione di pasti tipici nonche'
nella vendita di prodotti tipici locali.».