Art. 28.
Modifiche  della  legge  provinciale  11  agosto 1991, n. 13 recante:
                   «legge urbanistica provinciale»

    1. La lettera b) del comma 3 dell'Art. 27 della legge provinciale
11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituita:
    «b)  se  la nuova cubatura e' destinata all'ampliamento razionale
di un'azienda produttiva o di prestazione di servizi ivi esistente il
1° ottobre 1997;».
    2.  L'Art.  28  della  legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e
successive modifiche, e' cosi' sostituito:
      «Art.  28  (Salvaguardia  del  patrimonio  abitativo).  - 1. La
cubatura  di  edifici esistenti gia' destinata ad abitazione non puo'
essere  ridotta  sotto  il  limite  del  60  per cento della cubatura
dell'intero  edificio.  Tale  disposizione  non si applica in caso di
ampliamento  razionale  di  aziende  produttive  o  di prestazione di
servizi, ivi esistenti il 1° ottobre 1997.».
    3. Dopo il comma 1 dell'Art. 92 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma:
    «2.  Ai sensi e per gli effetti del presente articolo e dell'Art.
52  della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  non  sono  oggetto di
concessione  o  autorizzazione i beni immobili di cui all'Art. 20-ter
della  legge  provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, inserito dall'Art. 1
della  legge  provinciale  16 luglio  2002, n. 9, gia' destinati alla
difesa  nazionale,  che  alla  data dell'atto di cessione a terzi non
siano di per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio.».