Art. 28. Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1991, n. 13 recante: «legge urbanistica provinciale» 1. La lettera b) del comma 3 dell'Art. 27 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: «b) se la nuova cubatura e' destinata all'ampliamento razionale di un'azienda produttiva o di prestazione di servizi ivi esistente il 1° ottobre 1997;». 2. L'Art. 28 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 28 (Salvaguardia del patrimonio abitativo). - 1. La cubatura di edifici esistenti gia' destinata ad abitazione non puo' essere ridotta sotto il limite del 60 per cento della cubatura dell'intero edificio. Tale disposizione non si applica in caso di ampliamento razionale di aziende produttive o di prestazione di servizi, ivi esistenti il 1° ottobre 1997.». 3. Dopo il comma 1 dell'Art. 92 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma: «2. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo e dell'Art. 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non sono oggetto di concessione o autorizzazione i beni immobili di cui all'Art. 20-ter della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, inserito dall'Art. 1 della legge provinciale 16 luglio 2002, n. 9, gia' destinati alla difesa nazionale, che alla data dell'atto di cessione a terzi non siano di per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio.».