Art. 29. Modifica della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33 recante: «Riordinamento delle organizzazioni turistiche» 1. L'Art. 28 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 28 (Riparto dei fondi stanziati). - 1. I fondi stanziati ai sensi dell'Art. 27 sono ripartiti annualmente secondo i seguenti criteri: a) un'aliquota uguale per tutti gli aventi diritto; b) un'aliquota variabile secondo i seguenti criteri: 1) capacita' ricettiva alberghiera ed extraalberghiera; 2) media dei pernottamenti registrati nei tre anni turistici precedenti, da novembre fino a ottobre; 3) media degli arrivi registrati nei tre anni turistici precedenti. 2. In caso di consorzi turistici con uffici propri e direttori a tempo pieno il contributo previsto al comma 1, lettere a) e b), e' aumentato di una percentuale da stabilirsi dalla giunta provinciale. 3. La misura delle aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e' stabilita dalla giunta provinciale. 4. Il pagamento delle somme assegnate alle aziende di cui, all'art. 23, comma 3, e' subordinato all'approvazione dei rispettivi bilanci di previsione da parte dell'organo tutorio. 5. Il pagamento delle somme assegnate alle associazioni turistiche e ai consorzi turistici e' subordinato alla presentazione del bilancio di previsione di cui agli articoli 18 e 22. In caso di accertate irregolarita', la giunta provinciale puo' escludere le associazioni e i consorzi turistici dall'assegnazione del contributo di cui ai commi 1 e 2. Gli importi non assegnati sono utilizzati ai sensi dell'Art. 29. 6. Il contributo di cui alla lettera b) del comma 1 non puo', a decorrere dall'esercizio finanziario 2004, superare un rapporto stabilito dalla giunta provinciale in relazione ai mezzi propri resi disponibili dagli imprenditori locali. 7. L'eventuale differenza tra i contributi computati in base ai criteri di ripartizione e i contributi effettivamenie assegnati a seguito della disposizione di cui al comma 6 e' destinata alla concessione di contributi e sussidi integrativi previsti dall'Art. 29. 8. Qualora con variazioni del bilancio provinciale vengano stanziati fondi aggiuntivi, questi possono essere destinati esclusivamente agli scopi di cui all'Art. 29. 9. In caso di fusione di due o piu' associazioni turistiche, la giunta provinciale puo' aumentare il contributo di cui al comma 1 a favore delle localita' interessate, e comunque nei limiti ivi previsti.».