Art. 29.
Modifica  della  legge  provinciale  18  agosto  1992, n. 33 recante:
           «Riordinamento delle organizzazioni turistiche»

    1.  L'Art.  28  della  legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e
successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «Art. 28 (Riparto dei fondi stanziati). - 1. I fondi stanziati ai
sensi  dell'Art.  27  sono  ripartiti  annualmente secondo i seguenti
criteri:
      a) un'aliquota uguale per tutti gli aventi diritto;
      b) un'aliquota variabile secondo i seguenti criteri:
        1) capacita' ricettiva alberghiera ed extraalberghiera;
        2)  media dei pernottamenti registrati nei tre anni turistici
precedenti, da novembre fino a ottobre;
        3)  media  degli  arrivi  registrati  nei  tre anni turistici
precedenti.
    2.  In caso di consorzi turistici con uffici propri e direttori a
tempo  pieno  il  contributo previsto al comma 1, lettere a) e b), e'
aumentato di una percentuale da stabilirsi dalla giunta provinciale.
    3. La misura delle aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma
1 e' stabilita dalla giunta provinciale.
    4.  Il  pagamento  delle  somme  assegnate  alle  aziende di cui,
all'art.  23, comma 3, e' subordinato all'approvazione dei rispettivi
bilanci di previsione da parte dell'organo tutorio.
    5.   Il   pagamento   delle  somme  assegnate  alle  associazioni
turistiche  e ai consorzi turistici e' subordinato alla presentazione
del  bilancio  di previsione di cui agli articoli 18 e 22. In caso di
accertate  irregolarita',  la  giunta  provinciale  puo' escludere le
associazioni  e i consorzi turistici dall'assegnazione del contributo
di  cui  ai commi 1 e 2. Gli importi non assegnati sono utilizzati ai
sensi dell'Art. 29.
    6.  Il  contributo di cui alla lettera b) del comma 1 non puo', a
decorrere  dall'esercizio  finanziario  2004,  superare  un  rapporto
stabilito  dalla giunta provinciale in relazione ai mezzi propri resi
disponibili dagli imprenditori locali.
    7.  L'eventuale  differenza tra i contributi computati in base ai
criteri  di  ripartizione  e  i contributi effettivamenie assegnati a
seguito  della  disposizione  di  cui  al  comma  6 e' destinata alla
concessione  di  contributi  e sussidi integrativi previsti dall'Art.
29.
    8.  Qualora  con  variazioni  del  bilancio  provinciale  vengano
stanziati   fondi   aggiuntivi,   questi   possono  essere  destinati
esclusivamente agli scopi di cui all'Art. 29.
    9.  In  caso di fusione di due o piu' associazioni turistiche, la
giunta  provinciale  puo' aumentare il contributo di cui al comma 1 a
favore  delle  localita'  interessate,  e  comunque  nei  limiti  ivi
previsti.».