Art. 3.
       Autorizzazioni di spesa per l'anno 2003 - Tabelle A e B

    1. Per l'applicazione delle norme provinciali, regionali, statali
o   comunitarie,  indicate  nei  capitoli  appartenenti  alle  unita'
previsionali   di   base  riportate  nell'allegata  tabella  A,  sono
autorizzate  per  l'anno finanziario 2003 spese nella misura indicata
nella tabella medesima.
    2.  Per  l'acquisto  e  la  realizzazione  di  opere  o per altri
interventi  a  esecuzione  pluriennale  sono  inoltre autorizzate per
l'anno finanziario 2003 e per il biennio 2004-2005 spese nella misura
indicata  nell'allegata  tabella  B.  Le  quote  di spesa destinate a
gravare  sugli  esercizi 2004 e 2005 saranno stabilite dalla relativa
legge finanziaria.
    3.  Per  le  finalita'  indicate  al  comma  2, l'amministrazione
provinciale  e'  autorizzata,  ai  sensi  dell'Art. 8, comma 2, della
legge  provinciale  29  gennaio  2002,  n. 1, a stipulare contratti o
comunque  ad  assumere  impegni nell'anno 2003 nei limiti dell'intera
spesa  prevista  per il triennio 2003-2005, tenendo conto anche degli
impegni  assunti  negli  esercizi precedenti. La spesa da impegnare a
carico  di  ciascuno  degli  esercizi 2004 e 2005 non dovra' superare
quella autorizzata per l'esercizio 2003.