Art. 3. Autorizzazioni di spesa per l'anno 2003 - Tabelle A e B 1. Per l'applicazione delle norme provinciali, regionali, statali o comunitarie, indicate nei capitoli appartenenti alle unita' previsionali di base riportate nell'allegata tabella A, sono autorizzate per l'anno finanziario 2003 spese nella misura indicata nella tabella medesima. 2. Per l'acquisto e la realizzazione di opere o per altri interventi a esecuzione pluriennale sono inoltre autorizzate per l'anno finanziario 2003 e per il biennio 2004-2005 spese nella misura indicata nell'allegata tabella B. Le quote di spesa destinate a gravare sugli esercizi 2004 e 2005 saranno stabilite dalla relativa legge finanziaria. 3. Per le finalita' indicate al comma 2, l'amministrazione provinciale e' autorizzata, ai sensi dell'Art. 8, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nell'anno 2003 nei limiti dell'intera spesa prevista per il triennio 2003-2005, tenendo conto anche degli impegni assunti negli esercizi precedenti. La spesa da impegnare a carico di ciascuno degli esercizi 2004 e 2005 non dovra' superare quella autorizzata per l'esercizio 2003.