Art. 30. Modifiche della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, recante: «Ordinamento delle organizzazioni turistiche, delega funzioni alle comunita' comprensoriali, istituzione degli organi consultivi nella materia del turismo e soppressione dell'ente provinciale per il turismo». 1. La lettera f) del comma 1 dell'Art. 7 della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: «f) da uno a cinque esperti, designati dalla giunta provinciale.». 2. Dopo il comma 7 dell'Art. 8 della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma: «8. II consiglio di amministrazione conferisce, ai fini di un incremento dell'efficienza, parte delle proprie competenze decisionali al direttore, rispettivamente a una giunta esecutiva composta da un massimo di cinque persone.».