Art. 30.
Modifiche  della  legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, recante:
«Ordinamento  delle  organizzazioni  turistiche, delega funzioni alle
comunita'  comprensoriali,  istituzione degli organi consultivi nella
materia  del  turismo  e  soppressione  dell'ente  provinciale per il
                              turismo».

    1.  La lettera f) del comma 1 dell'Art. 7 della legge provinciale
6 settembre 1976, n. 41, e successive modifiche, e' cosi' sostituita:
    «f)   da   uno   a   cinque   esperti,   designati  dalla  giunta
provinciale.».
    2.  Dopo  il  comma  7  dell'Art.  8  della  legge  provinciale 6
settembre  1976,  n.  41,  e  successive  modifiche,  e'  aggiunto il
seguente comma:
    «8.  II  consiglio  di  amministrazione conferisce, ai fini di un
incremento    dell'efficienza,   parte   delle   proprie   competenze
decisionali  al  direttore,  rispettivamente  a  una giunta esecutiva
composta da un massimo di cinque persone.».