Art. 32. Modifica della legge provinciale 26 giugno 1972, n. 11 recante: «Disciplina delle attivita' di barbiere, parrucchiere ed affini» 1. Dopo l'Art. 8 della legge provinciale 26 giugno 1972, n. 11, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: «Art. 8-bis - 1. Le disposizioni della presente legge vengono applicate esclusivamente per l'attivita' di parrucchiere e non per le attivita' affini. 2. I precedenti articoli della presente legge non trovano altresi' applicazione al/alla wellnesstrainer. Puo' svolgere l'attivita' del/della wellnesstrainer, in strutture pubbliche e pubblici esercizi, chi e' maggiorenne ed e' in possesso del diploma di un corso professionale con formazione teorica-pratica ai sensi dell'Art. 5 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40. La parte della formazione relativa all'insegnamento del massaggio non terapeutico corrisponde almeno al programma di insegnamento previsto per la formazione dell'estetista.».