Art. 32.
Modifica  della  legge  provinciale  26  giugno  1972, n. 11 recante:
  «Disciplina delle attivita' di barbiere, parrucchiere ed affini»

    1. Dopo l'Art. 8 della legge provinciale 26 giugno 1972, n. 11, e
successive modifiche, e' inserito il seguente articolo:
    «Art.  8-bis  -  1.  Le disposizioni della presente legge vengono
applicate esclusivamente per l'attivita' di parrucchiere e non per le
attivita' affini.
    2.  I  precedenti  articoli  della  presente  legge  non  trovano
altresi'   applicazione   al/alla   wellnesstrainer.   Puo'  svolgere
l'attivita'  del/della  wellnesstrainer,  in  strutture  pubbliche  e
pubblici  esercizi,  chi e' maggiorenne ed e' in possesso del diploma
di  un  corso  professionale  con formazione teorica-pratica ai sensi
dell'Art. 5 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40. La parte
della   formazione   relativa   all'insegnamento  del  massaggio  non
terapeutico  corrisponde almeno al programma di insegnamento previsto
per la formazione dell'estetista.».