Art. 33. Disposizioni relative alla distribuzione e vendita di gas naturale nonche' alla produzione idroelettrica 1. Ai sensi della direttiva comunitaria 98/30/CE gli enti locali affidano il servizio di distribuzione di gas naturale direttamente o tramite gara a societa' di capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati, nonche' ad altre imprese idonee. Il rapporto tra l'ente affidante e il gestore del servizio e' regolato da apposito contatto, sulla base di una convenzione tipo predisposta dalla giunta provinciale. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le imprese che nel territorio della provincia di Bolzano svolgano attivita' di distribuzione nonche' vendita di gas naturale, indipendentemente dal numero dei clienti finali, adottano le misure necessarie affinche' vengano rispettate le prescrizioni della direttiva comunitaria 98/30/CE relative alla separazione e alla trasparenza della contabilita' relativa a dette attivita'. Sono comunque ammesse alla vendita le societa' titolari dell'autorizzazione ministeriale di cui all'Art. 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Le imprese operanti nel territorio provinciale nella distribuzione nonche' vendita di gas naturale alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono continuare a svolgere le loro attivita' imprenditoriali senza separazione tra proprieta' e gestione del servizio. 3. Le concessioni concernenti la distribuzione di gas naturale, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono mantenute fino all'originaria data di scadenza dell'affidamento del servizio fissata nelle medesime convenzioni, senza possibilita' di proroga. 4. Le societa' di cui all'Art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e successive modifiche, sono autorizzate a svolgere le attivita' d'acquisto, vendita distribuzione di gas naturale nonche' ogni altra attivita' connessa o correlata a tale servizio. 5. Le concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, che vengono in scadenza nel territorio della provincia di Bolzano in pendenza della procedura di infrazione 1999/4902 ex Art. 226 del Trattato di Roma, anche per effetto di determinazione dell'autorita' giudiziaria, possono essere provvisoriamente prorogate a favore del concessionario uscente fino alla definizione della procedura di infrazione predetta e per un periodo comunque non superiore a cinque anni dalla data di definizione della procedura di infrazione predetta, entro il quale dovranno essere fissate le modalita' definitive per il rilascio delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico in conformita' alle indicazioni delle autorita' comunitarie. 6. La proroga provvisoria delle concessioni di cui al comma 5 puo' essere autorizzata se non sussiste un prevalente interesse pubblico a un uso diverso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico e ristanza di proroga e' corredata di un programma di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza per un valore non superiore al cinque per cento del volume degli affari accertato o stimato per la produzione energetica concessa, proporzionalmente all'impatto paesaggistico e ambientale della produzione concessa. 7. La congruita' del programma di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico e' verificata prima del rilascio della concessione provvisoria, sentiti i comuni, territorialmente interessati e il comitato per la valutazione dell'impatto ambientale, secondo i criteri di valutazione adottati dalla conferenza unificata in data 5 settembre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2002, per quanto compatibili con le presenti disposizioni. In sede di approvazione del programma puo' essere prescritta l'adozione di specifiche misure nei limiti degli importi di cui al comma 6. 8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e7 trovano altresi' applicazione nei casi diversi dal comma 5, sino a quando non sara' altrimenti disposto con legge provinciale.