Art. 33.
Disposizioni  relative  alla  distribuzione e vendita di gas naturale
                nonche' alla produzione idroelettrica

    1.  Ai sensi della direttiva comunitaria 98/30/CE gli enti locali
affidano  il servizio di distribuzione di gas naturale direttamente o
tramite   gara   a   societa'   di  capitali  con  la  partecipazione
maggioritaria  degli  enti  locali, anche associati, nonche' ad altre
imprese  idonee.  Il  rapporto  tra l'ente affidante e il gestore del
servizio  e'  regolato  da  apposito  contatto,  sulla  base  di  una
convenzione tipo predisposta dalla giunta provinciale.
    2.  A decorrere dal 1° gennaio 2003 le imprese che nel territorio
della  provincia  di  Bolzano  svolgano  attivita'  di  distribuzione
nonche'  vendita  di  gas  naturale, indipendentemente dal numero dei
clienti  finali,  adottano  le  misure  necessarie  affinche' vengano
rispettate  le  prescrizioni  della  direttiva  comunitaria  98/30/CE
relative  alla  separazione  e  alla  trasparenza  della contabilita'
relativa  a  dette  attivita'.  Sono comunque ammesse alla vendita le
societa' titolari dell'autorizzazione ministeriale di cui all'Art. 17
del  decreto  legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Le imprese operanti
nel territorio provinciale nella distribuzione nonche' vendita di gas
naturale  alla  data di entrata in vigore della presente disposizione
possono continuare a svolgere le loro attivita' imprenditoriali senza
separazione tra proprieta' e gestione del servizio.
    3.  Le  concessioni concernenti la distribuzione di gas naturale,
in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono  mantenute fino all'originaria data di scadenza dell'affidamento
del  servizio  fissata nelle medesime convenzioni, senza possibilita'
di proroga.
    4.  Le  societa'  di  cui  all'Art. 10 del decreto del Presidente
della  Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e successive modifiche, sono
autorizzate a svolgere le attivita' d'acquisto, vendita distribuzione
di  gas  naturale nonche' ogni altra attivita' connessa o correlata a
tale servizio.
    5.   Le   concessioni  di  grande  derivazione  d'acqua  a  scopo
idroelettrico, che vengono in scadenza nel territorio della provincia
di  Bolzano  in  pendenza  della procedura di infrazione 1999/4902 ex
Art.  226  del  Trattato di Roma, anche per effetto di determinazione
dell'autorita' giudiziaria, possono essere provvisoriamente prorogate
a  favore  del  concessionario  uscente  fino  alla definizione della
procedura  di  infrazione  predetta  e  per  un  periodo comunque non
superiore  a cinque anni dalla data di definizione della procedura di
infrazione  predetta,  entro  il  quale  dovranno  essere  fissate le
modalita'  definitive  per  il  rilascio  delle concessioni di grandi
derivazioni  a  scopo  idroelettrico  in conformita' alle indicazioni
delle autorita' comunitarie.
    6.  La  proroga  provvisoria  delle concessioni di cui al comma 5
puo'  essere  autorizzata  se  non  sussiste  un prevalente interesse
pubblico  a  un  uso  diverso  delle  acque,  in  tutto  o  in  parte
incompatibile  con  il  mantenimento  dell'uso a fine idroelettrico e
ristanza  di  proroga e' corredata di un programma di miglioramento e
risanamento  ambientale  e  paesaggistico  del  bacino idrografico di
pertinenza per un valore non superiore al cinque per cento del volume
degli  affari  accertato  o  stimato  per  la  produzione  energetica
concessa,  proporzionalmente  all'impatto  paesaggistico e ambientale
della produzione concessa.
    7.  La  congruita'  del  programma di miglioramento e risanamento
ambientale  e  paesaggistico  e'  verificata prima del rilascio della
concessione   provvisoria,   sentiti   i   comuni,   territorialmente
interessati e il comitato per la valutazione dell'impatto ambientale,
secondo  i criteri di valutazione adottati dalla conferenza unificata
in  data 5 settembre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 220
del  19  settembre  2002,  per  quanto  compatibili  con  le presenti
disposizioni.  In  sede  di  approvazione  del  programma puo' essere
prescritta  l'adozione  di specifiche misure nei limiti degli importi
di cui al comma 6.
    8.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  6  e7  trovano altresi'
applicazione  nei  casi  diversi dal comma 5, sino a quando non sara'
altrimenti disposto con legge provinciale.