Art. 35. Modifica della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1 recante: «Disciplina del servizio sanitario provinciale» 1. Dopo il comma 3 dell'Art. 27 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: «3-bis. Le tariffe relative alle prestazioni di cui al comma 3 vengono aggiornate annualmente dalla giunta provinciale in base al tasso di inflazione a livello locale accertato nel mese di gennaio.».