Art. 35.
Modifica  della  legge  provinciale  2  gennaio  1981,  n. 1 recante:
           «Disciplina del servizio sanitario provinciale»

    1. Dopo il comma 3 dell'Art. 27 della legge provinciale 2 gennaio
1981, n. 1, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma:
    «3-bis.  Le  tariffe  relative alle prestazioni di cui al comma 3
vengono  aggiornate  annualmente  dalla giunta provinciale in base al
tasso di inflazione a livello locale accertato nel mese di gennaio.».