Art. 36. Modifica della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 20 recante: «Nuove norme sulla gestione delle unita' sanitarie locali» 1. I commi 3 e 4 dell'Art. 15 della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: «3. I limiti, le condizioni, le modalita' di erogazione e il controllo delle prestazioni sono stabiliti dalla giunta provinciale. 4. Fino all'emanazione della deliberazione di cui al comma 3, continuano a trovare applicazione le procedure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.».