Art. 36.
Modifica  della  legge  provinciale  29  luglio  1992, n. 20 recante:
     «Nuove norme sulla gestione delle unita' sanitarie locali»

    1.  I  commi 3 e 4 dell'Art. 15 della legge provinciale 29 luglio
1992, n. 30, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti:
    «3.  I  limiti,  le  condizioni,  le modalita' di erogazione e il
controllo delle prestazioni sono stabiliti dalla giunta provinciale.
    4.  Fino  all'emanazione  della  deliberazione di cui al comma 3,
continuano  a  trovare applicazione le procedure vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge.».