Art. 38. Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 recante: «Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata» 1. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'Art. 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: «3. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse esclusivamente per il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo del richiedente stesso e della sua famiglia o dei suoi parenti in linea retta. In deroga all'Art. 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo devono quindi essere inserite le seguenti disposizioni speciali: a) il beneficiario stesso puo' occupare l'abitazione convenzionata assieme alla sua famiglia solamente se non e' proprietario di abitazioni adeguate alle esigenze della sua famiglia in nessun altro edificio diverso da quello oggetto dell'agevolazione e se il suo reddito familiare complessivo non sia superiore a quello della quarta fascia di reddito di cui all'Art. 58, comma 1, lettera d); b) i parenti in linea retta del beneficiario possono occupare l'abitazione convenzionata solamente se sono in possesso dei requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali; c) l'abitazione convenzionata nel primo decennio della durata del vincolo puo' essere alienata solamente a parenti in linea retta del beneficiario. 4. In deroga a quanto disposto dal comma 3, lettera c), nel primo decennio della durata del vincolo l'abitazione convenzionata puo' essere alienata o data in locazione, previa autorizzazione del direttore della ripartizione provinciale edilizia abitativa, nei casi previsti dall'Art. 63, comma 1. 5. Qualora l'abitazione convenzionata si renda libera nel primo decennio della durata del vincolo, essa deve essere data in locazione all'IPES o a un locatario nominato dal comune. Qualora l'IPES non prenda in locazione l'abitazione o qualora il comune non provveda alla nomina di un locatario, l'abitazione puo' essere data in locazione da persone in possesso dei requisiti generali per essere ammesse alle agevolazioni edilizie provinciali. 6. Nel secondo decennio della durata del vincolo l'abitazione, previa autorizzazione del direttore della ripartizione provinciale edilizia abitativa, puo' essere locata o alienata a persone in possesso dei requisiti generali per essere ammesse alle agevolazioni edilizie provinciali.». 2. Al comma 1 dell'Art. 74 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: «Le agevolazioni previste dall'Art. 73» sono sostituite dalle parole: «Le agevolazioni nella misura prevista dall'Art. 71, comma 1». 3. Al comma 1 dell'Art. 76 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: «nella misura prevista dall'Art. 73 per il recupero convenzionato di abitazioni» sono sostituite dalle parole: «nella misura prevista dall'Art. 71, comma 1, per il recupero convenzionato di abitazioni». 4. Il comma 3-bis dell'Art. 112 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e' cosi' sostituito: «3-bis Ai fini della determinazione della capacita' economica del nucleo familiare i redditi dei discendenti del locatario, fiscalmente non a carico, sono considerati nella misura non superiore al 60 per cento. Allo stesso fine per gli ascendenti del locatario o del suo coniuge convivente e per ogni figlio invalido per i quali la diminuzione della capacita' lavorativa e' superiore al 74 per cento, anche se fiscalmente non a carico, e comunque per gli ascendenti ultrasessantacinquenni, si applica una quota di detrazione di un importo pari alla quota base per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali per una persona singola, determinata ai sensi del regolamento di esecuzione all'Art. 7-bis della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5.». 5. Dopo il comma 2 dell'Art. 122 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono inseriti i seguenti commi 2-bis e 2-ter: 2-bis. Gli acquirenti in possesso dei requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali possono chiedere la riduzione del prezzo di cessione del 20 per cento. 2-ter. Per le abitazioni cedute in proprieta' ai sensi del comma 1 non possono essere richieste le agevolazioni per l'acquisto di abitazioni di cui al capo 8.». 6. La rubrica e il comma 1 dell'Art. 126 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono cosi' sostituiti: «Art. 126 (Vincolo sociale per abitazioni cedute). - 1. Qualora per le abitazioni cedute in proprieta' ai sensi dell'Art. 122, comma 1, venga richiesta la riduzione del prezzo di cessione di cui all'Art. 122, comma 2-bis, contestualmente all'intavolazione del diritto di proprieta' deve essere annotato il vincolo sociale per l'edilizia abitativa agevolata di cui all'Art. 62. Agli effetti del vincolo sociale, la riduzione del prezzo di cessione e' equiparata alla concessione di un contributo a fondo perduto nella stessa misura.». 7. Per le abitazioni per le quali e' stata presentata prima del 2 settembre 2002 la domanda per l'ammissione all'agevolazione edilizia di cui all'Art. 2, comma 1, lettera g), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, si continuano ad applicare le norme di cui agli articoli 71, 72 e 73 della citata legge provinciale, cosi' come erano in vigore fino all'entrata in vigore della presente legge, fino alla decadenza del vincolo ventennale.