Art. 38.
Modifiche  della  legge  provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 recante:
           «Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata»

    1.  I  commi  3, 4, 5 e 6 dell'Art. 71 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti:
    «3.  Le  agevolazioni  di  cui al comma 1 possono essere concesse
esclusivamente  per il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno
abitativo  del  richiedente  stesso  e  della sua famiglia o dei suoi
parenti in linea retta. In deroga all'Art. 79 della legge provinciale
11  agosto  1997,  n. 13, e successive modifiche, nella convenzione o
nell'atto  unilaterale  d'obbligo  devono  quindi  essere inserite le
seguenti disposizioni speciali:
      a) il    beneficiario   stesso   puo'   occupare   l'abitazione
convenzionata   assieme   alla  sua  famiglia  solamente  se  non  e'
proprietario  di abitazioni adeguate alle esigenze della sua famiglia
in  nessun altro edificio diverso da quello oggetto dell'agevolazione
e  se il suo reddito familiare complessivo non sia superiore a quello
della  quarta  fascia di reddito di cui all'Art. 58, comma 1, lettera
d);
      b)  i  parenti in linea retta del beneficiario possono occupare
l'abitazione   convenzionata   solamente  se  sono  in  possesso  dei
requisiti  generali  per  essere  ammessi  alle agevolazioni edilizie
provinciali;
      c) l'abitazione  convenzionata  nel primo decennio della durata
del  vincolo  puo' essere alienata solamente a parenti in linea retta
del beneficiario.
    4. In deroga a quanto disposto dal comma 3, lettera c), nel primo
decennio  della  durata  del  vincolo l'abitazione convenzionata puo'
essere  alienata  o  data  in  locazione,  previa  autorizzazione del
direttore della ripartizione provinciale edilizia abitativa, nei casi
previsti dall'Art. 63, comma 1.
    5.  Qualora  l'abitazione convenzionata si renda libera nel primo
decennio della durata del vincolo, essa deve essere data in locazione
all'IPES  o  a  un  locatario nominato dal comune. Qualora l'IPES non
prenda  in  locazione  l'abitazione  o qualora il comune non provveda
alla  nomina  di  un  locatario,  l'abitazione  puo'  essere  data in
locazione  da  persone  in possesso dei requisiti generali per essere
ammesse alle agevolazioni edilizie provinciali.
    6.  Nel  secondo  decennio della durata del vincolo l'abitazione,
previa  autorizzazione  del  direttore della ripartizione provinciale
edilizia  abitativa,  puo'  essere  locata  o  alienata  a persone in
possesso  dei requisiti generali per essere ammesse alle agevolazioni
edilizie provinciali.».
    2.  Al  comma  1 dell'Art. 74 della legge provinciale 17 dicembre
1998,  n. 13, le parole: «Le agevolazioni previste dall'Art. 73» sono
sostituite  dalle  parole:  «Le  agevolazioni  nella  misura prevista
dall'Art. 71, comma 1».
    3.  Al  comma  1 dell'Art. 76 della legge provinciale 17 dicembre
1998,  n.  13,  le parole: «nella misura prevista dall'Art. 73 per il
recupero  convenzionato  di abitazioni» sono sostituite dalle parole:
«nella  misura  prevista  dall'Art.  71,  comma  1,  per  il recupero
convenzionato di abitazioni».
    4.  Il  comma  3-bis  dell'Art.  112  della  legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, e' cosi' sostituito:
    «3-bis Ai fini della determinazione della capacita' economica del
nucleo familiare i redditi dei discendenti del locatario, fiscalmente
non  a  carico, sono considerati nella misura non superiore al 60 per
cento.  Allo  stesso  fine per gli ascendenti del locatario o del suo
coniuge  convivente  e  per  ogni  figlio  invalido  per  i  quali la
diminuzione  della capacita' lavorativa e' superiore al 74 per cento,
anche  se  fiscalmente  non  a  carico, e comunque per gli ascendenti
ultrasessantacinquenni,  si  applica  una  quota  di detrazione di un
importo  pari  alla  quota  base  per  il soddisfacimento dei bisogni
fondamentali  per  una  persona  singola,  determinata  ai  sensi del
regolamento  di  esecuzione all'Art. 7-bis della legge provinciale 19
marzo 1991, n. 5.».
    5.  Dopo  il  comma  2  dell'Art.  122 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, sono inseriti i seguenti commi 2-bis e 2-ter:
      2-bis.  Gli  acquirenti  in possesso dei requisiti generali per
essere   ammessi   alle  agevolazioni  edilizie  provinciali  possono
chiedere la riduzione del prezzo di cessione del 20 per cento.
      2-ter.  Per  le  abitazioni  cedute  in proprieta' ai sensi del
comma  1  non possono essere richieste le agevolazioni per l'acquisto
di abitazioni di cui al capo 8.».
    6.  La rubrica e il comma 1 dell'Art. 126 della legge provinciale
17 dicembre 1998, n. 13, sono cosi' sostituiti:
    «Art.  126  (Vincolo sociale per abitazioni cedute). - 1. Qualora
per  le abitazioni cedute in proprieta' ai sensi dell'Art. 122, comma
1,  venga  richiesta  la  riduzione  del  prezzo  di  cessione di cui
all'Art.  122,  comma  2-bis,  contestualmente  all'intavolazione del
diritto  di  proprieta'  deve  essere annotato il vincolo sociale per
l'edilizia  abitativa  agevolata di cui all'Art. 62. Agli effetti del
vincolo  sociale,  la  riduzione del prezzo di cessione e' equiparata
alla  concessione  di  un  contributo  a  fondo  perduto nella stessa
misura.».
    7. Per le abitazioni per le quali e' stata presentata prima del 2
settembre  2002 la domanda per l'ammissione all'agevolazione edilizia
di  cui  all'Art.  2, comma 1, lettera g), della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, si continuano ad applicare le norme di cui agli
articoli 71, 72 e 73 della citata legge provinciale, cosi' come erano
in  vigore fino all'entrata in vigore della presente legge, fino alla
decadenza del vincolo ventennale.