Art. 39. Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 recante: «Riordinamento del servizio sanitario provinciale» 1. Il comma 3 dell'Art. 37 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «3. La giunta provinciale, coerentemente con gli indirizzi della programmazione nazionale e provinciale, determina i requisiti dei soggetti erogatori e le procedure per la concessione dell'accreditamento, gli indicatori e le procedure di verifica dei requisiti medesimi, gli eventuali tempi di adeguamento in rapporto al tipo di requisiti, le sanzioni in caso di inadempimento, gli eventuali casi di deroga ai requisiti, nonche' i casi e le modalita' per la decadenza dei soggetti erogatori dall'accreditamento e dalla titolarita' dei rapporti stipulati con le aziende sanitarie. In particolare la giunta provinciale prevede l'istituzione di appositi organismi tecnici per l'istruttoria e la valutazione nel rispetto del principio di obiettivita', nonche' l'istituzione di un registro delle strutture accreditate. Essa regola altresi' i rapporti fra l'attivita' e le funzioni degli organismi competenti per la concessione dell'accreditamento, rispettivamente per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'Art. 39, stabilendo eventualmente a tal fine congrue tariffe.». 2. Dopo l'Art. 73 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 2, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: «Art. 73-bis (Formazione del calzolaio ortopedico). - 1. II possesso del diploma di calzolaio ortopedico autorizza alla produzione secondo regola d'arte di scarpe ortopediche e di dispositivi protesici riguardanti il piede fino all'altezza del ginocchio, secondo la prescrizione del medico competente. 2. La. durata e i contenuti della formazione sono stabiliti dalla giunta provinciale.». 3. Il comma 5 dell'Art. 12-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «5. Il dirigente infermieristico, nell'ambito del presidio ospedaliero e del territorio, ha funzione di organizzazione e gestione del personale infermieristico. Ha inoltre la funzione di organizzazione e gestione del personale tecnico-sanitario e riabilitativo, se questi profili professionali sono afferenti alla dirigenza infermieristica. Il dirigente infermieristico esercita inoltre la funzione di organizzazione e gestione dei relativi processi di lavoro, con particolare attenzione allo sviluppo della qualita'.». 4. Il comma 6 dell'Art. 12-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «6. L'incarico di direttore tecnico-assistenziale e di dirigente infermieristico viene conferito in base a una pubblica selezione.». 5. Dopo il comma 6 dell'Art. 12-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 7 e 8: «7. Alla selezione per il conferimento dell'incarico di direttore tecnico-assistenziale e di dirigente infermieristico sono ammessi coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e coloro che hanno frequentato un corso, organizzato dalla provincia autonoma di Bolzano o da un istituto pubblico riconosciuto in Italia o all'estero, in tecniche organizzative e manageriali, con superamento di un esame finale. Per l'accesso alla selezione per il conferimento dell'incarico di direttore tecnico-assistenziale e' richiesta inoltre un'esperienza professionale di coordinamento almeno biennale. 8. L'accesso alla selezione e' subordinato al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue italiana e tedesca, previsto per il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.». 6. Al comma 1 dell'Art. 66 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, le parole: «di cui all'Art. 17, comma 9» sono sostituite dalle parole: «di cui all'Art. 12-bis, commi 7 e 8.». 7. Il comma 2 dell'Art. 77 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «2. Nel caso di progetti individuati dalla giunta provinciale sulla base di esigenze di coordinaitento o del valore delle forniture, queste possono essere curate dall'amministrazione provinciale, con la possibilita' di prevedere forme miste di finanziamento fra provincia e aziende sanitarie ovvero curate in forma associativa tra provincia e aziende sanitarie.». 8. Dopo il comma 2 dell'Art. 77 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 2, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma: «3. La giunta provinciale emana direttive per il funzionamento delle associazioni di cui ai commi precedenti.». 9. Il comma 1 dell'Art. 78 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «1. Al fine di migliorare la qualita' dell'assistenza sanitaria e perseguire gli obiettivi fissati dal piano sanitario provinciale, le aziende sanitarie della provincia di Bolzano sono autorizzate, per lo svolgimento di compiti istituzionali, a costituire e a partecipare a societa' di capitale nonche' ad attuare modelli gestionali e apposite forme contrattuali.».