Art. 39.
Modifiche  della  legge  provinciale  5  marzo  2001,  n.  7 recante:
         «Riordinamento del servizio sanitario provinciale»

    1.  Il comma 3 dell'Art. 37 della legge provinciale 5 marzo 2001,
n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «3.  La giunta provinciale, coerentemente con gli indirizzi della
programmazione  nazionale  e  provinciale,  determina i requisiti dei
soggetti    erogatori    e    le   procedure   per   la   concessione
dell'accreditamento,  gli  indicatori  e le procedure di verifica dei
requisiti medesimi, gli eventuali tempi di adeguamento in rapporto al
tipo  di  requisiti,  le  sanzioni  in  caso  di  inadempimento,  gli
eventuali  casi di deroga ai requisiti, nonche' i casi e le modalita'
per  la  decadenza dei soggetti erogatori dall'accreditamento e dalla
titolarita'  dei  rapporti  stipulati  con  le  aziende sanitarie. In
particolare  la  giunta provinciale prevede l'istituzione di appositi
organismi tecnici per l'istruttoria e la valutazione nel rispetto del
principio di obiettivita', nonche' l'istituzione di un registro delle
strutture   accreditate.   Essa   regola   altresi'  i  rapporti  fra
l'attivita'   e   le  funzioni  degli  organismi  competenti  per  la
concessione  dell'accreditamento,  rispettivamente  per  il  rilascio
dell'autorizzazione  di  cui  all'Art. 39, stabilendo eventualmente a
tal fine congrue tariffe.».
    2.  Dopo  l'Art. 73 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 2, e
successive modifiche, e' inserito il seguente articolo:
    «Art.  73-bis  (Formazione  del  calzolaio  ortopedico).  - 1. II
possesso   del   diploma   di  calzolaio  ortopedico  autorizza  alla
produzione   secondo   regola  d'arte  di  scarpe  ortopediche  e  di
dispositivi  protesici  riguardanti  il  piede  fino  all'altezza del
ginocchio, secondo la prescrizione del medico competente.
    2. La. durata e i contenuti della formazione sono stabiliti dalla
giunta provinciale.».
    3.  Il  comma  5 dell'Art. 12-bis della legge provinciale 5 marzo
2001, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «5.   Il  dirigente  infermieristico,  nell'ambito  del  presidio
ospedaliero  e  del  territorio,  ha  funzione  di  organizzazione  e
gestione  del  personale  infermieristico.  Ha inoltre la funzione di
organizzazione   e   gestione   del   personale  tecnico-sanitario  e
riabilitativo,  se  questi  profili professionali sono afferenti alla
dirigenza  infermieristica.  Il  dirigente  infermieristico  esercita
inoltre  la  funzione  di  organizzazione  e  gestione  dei  relativi
processi  di  lavoro,  con particolare attenzione allo sviluppo della
qualita'.».
    4.  Il  comma  6 dell'Art. 12-bis della legge provinciale 5 marzo
2001, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «6.  L'incarico di direttore tecnico-assistenziale e di dirigente
infermieristico viene conferito in base a una pubblica selezione.».
    5.  Dopo  il  comma  6 dell'Art. 12-bis della legge provinciale 5
marzo  2001,  n.  7, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti
commi 7 e 8:
    «7. Alla selezione per il conferimento dell'incarico di direttore
tecnico-assistenziale  e  di  dirigente  infermieristico sono ammessi
coloro  che  sono  in  possesso  dei requisiti previsti dalla vigente
normativa  e coloro che hanno frequentato un corso, organizzato dalla
provincia  autonoma di Bolzano o da un istituto pubblico riconosciuto
in  Italia o all'estero, in tecniche organizzative e manageriali, con
superamento  di  un esame finale. Per l'accesso alla selezione per il
conferimento  dell'incarico  di  direttore  tecnico-assistenziale  e'
richiesta inoltre un'esperienza professionale di coordinamento almeno
biennale.
    8.   L'accesso   alla   selezione   e'  subordinato  al  possesso
dell'attestato  di  conoscenza  delle  due lingue italiana e tedesca,
previsto  per  il  diploma  di  istituto  di istruzione secondaria di
secondo grado.».
    6.  Al comma 1 dell'Art. 66 della legge provinciale 5 marzo 2001,
n.  7,  e successive modifiche, le parole: «di cui all'Art. 17, comma
9»  sono  sostituite dalle parole: «di cui all'Art. 12-bis, commi 7 e
8.».
    7.  Il comma 2 dell'Art. 77 della legge provinciale 5 marzo 2001,
n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «2.  Nel  caso  di  progetti individuati dalla giunta provinciale
sulla   base  di  esigenze  di  coordinaitento  o  del  valore  delle
forniture,   queste   possono   essere   curate  dall'amministrazione
provinciale,   con  la  possibilita'  di  prevedere  forme  miste  di
finanziamento  fra  provincia  e  aziende  sanitarie ovvero curate in
forma associativa tra provincia e aziende sanitarie.».
    8.  Dopo  il comma 2 dell'Art. 77 della legge provinciale 5 marzo
2001, n. 2, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma:
    «3.  La  giunta  provinciale emana direttive per il funzionamento
delle associazioni di cui ai commi precedenti.».
    9.  Il comma 1 dell'Art. 78 della legge provinciale 5 marzo 2001,
n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «1. Al fine di migliorare la qualita' dell'assistenza sanitaria e
perseguire  gli obiettivi fissati dal piano sanitario provinciale, le
aziende sanitarie della provincia di Bolzano sono autorizzate, per lo
svolgimento  di compiti istituzionali, a costituire e a partecipare a
societa' di capitale nonche' ad attuare modelli gestionali e apposite
forme contrattuali.».