Art. 4. Fondi per la finanza locale 1. La dotazione dei fondi per la finanza locale, di cui all'Art. 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, e' stabilita per l'anno finanziario 2003 come segue: a) fondo ordinario: Euro 217.295.966 (Unita' previsionale di base - U.P.B. 26100); b) fondo per investimenti: Euro 69.450.348 (U.P.B. 26200); c) fondo ammortamento mutui: Euro 65.455.875 (U.P.B. 26205); d) fondo perequativo: Euro 2.041.730 (U.P.B. 26100). 2. Una quota del fondo di cui al comma 1, lettera c), pari a Euro 5.279.749, e' autorizzata come limite d'impegno ed e' destinata al pagamento della prima annualita' di ammortamento dei mutui assunti dai comuni per il finanziamento di opere di investimento ai sensi della legislazione provinciale vigente. Le annualita' successive alla prima graveranno sul corrispondente fondo iscritto nei bilanci provinciali futuri, fino all'anno 2022 incluso.