Art. 4.
                     Fondi per la finanza locale

    1.  La dotazione dei fondi per la finanza locale, di cui all'Art.
1,  comma  2,  della  legge  provinciale  14  febbraio  1992, n. 6, e
successive  modifiche,  e' stabilita per l'anno finanziario 2003 come
segue:
      a) fondo  ordinario:  Euro  217.295.966 (Unita' previsionale di
base - U.P.B. 26100);
      b) fondo per investimenti: Euro 69.450.348 (U.P.B. 26200);
      c) fondo ammortamento mutui: Euro 65.455.875 (U.P.B. 26205);
      d) fondo perequativo: Euro 2.041.730 (U.P.B. 26100).
    2.  Una  quota  del  fondo  di cui al comma 1, lettera c), pari a
Euro 5.279.749,  e' autorizzata come limite d'impegno ed e' destinata
al pagamento della prima annualita' di ammortamento dei mutui assunti
dai  comuni  per  il  finanziamento di opere di investimento ai sensi
della legislazione provinciale vigente. Le annualita' successive alla
prima  graveranno  sul  corrispondente  fondo  iscritto  nei  bilanci
provinciali futuri, fino all'anno 2022 incluso.