Art. 40.
Modifiche  della  legge  provinciale  18  giugno  2002, n. 8 recante:
                     «Disposizioni sulle acque»

    1.  Dopo  l'Art. 23 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8,
e' aggiunto il seguente articolo:
    «Art.   23-bis   (Esenzione   dal  canone  per  utenze  di  acqua
sotterranea   finora   libere).  -  1.  Le  utenze  libere  di  acqua
sotterranea  fino  alla  portata  massima  di  l/s  0,4  per  gli usi
potabili-domestici,   per   l'abbeveraggio   del   bestiame   e   per
l'irrigazione  di  orti  e  giardini  nonche'  di  terreni  agricoli,
esistenti  alla  data di entrata in vigore della presente legge, sono
esenti  dal  canone  annuo  fino al 31 dicembre 2010 e possono essere
utilizzate liberamente fino a tale data.
    2. Nell'esercizio del pozzo i titolari sono obbligati a osservare
le norme tecniche stabilite dalla giunta provinciale.
    3. Per un'eventuale sostituzione del pozzo deve essere presentata
la regolare domanda di concessione ai sensi dell'Art. 20.».
    2.  Il  comma  6  dell'Art.  48 della legge provinciale 18 giugno
2002, n. 8, e' cosi sostituito:
    «6.  Alle  concessioni  e  autorizzazioni per l'utilizzazione dei
terreni  appartenenti  al  demanio  pubblico  -  ramo  acque  non  si
applicano  le  disposizioni  e le norme di cui all'Art. 6 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228.».