Art. 40. Modifiche della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 recante: «Disposizioni sulle acque» 1. Dopo l'Art. 23 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 23-bis (Esenzione dal canone per utenze di acqua sotterranea finora libere). - 1. Le utenze libere di acqua sotterranea fino alla portata massima di l/s 0,4 per gli usi potabili-domestici, per l'abbeveraggio del bestiame e per l'irrigazione di orti e giardini nonche' di terreni agricoli, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal canone annuo fino al 31 dicembre 2010 e possono essere utilizzate liberamente fino a tale data. 2. Nell'esercizio del pozzo i titolari sono obbligati a osservare le norme tecniche stabilite dalla giunta provinciale. 3. Per un'eventuale sostituzione del pozzo deve essere presentata la regolare domanda di concessione ai sensi dell'Art. 20.». 2. Il comma 6 dell'Art. 48 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e' cosi sostituito: «6. Alle concessioni e autorizzazioni per l'utilizzazione dei terreni appartenenti al demanio pubblico - ramo acque non si applicano le disposizioni e le norme di cui all'Art. 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.».