Art. 41. Modifiche della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10 recante: «Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica» 1. L'ultimo periodo del comma 2-bis dell'Art. 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, e' cosi' sostituito: «I relativi importi dei canoni e sovracanoni possono essere aggiornati ogni biennio dalla giunta provinciale in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT, arrotondando i relativi importi per eccesso o per difetto a unita' di 10 cent.». 2. Il comma 13 dell'Art. l della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, e' cosi' sostituito: «13. Gli importi dei canoni annui e minimi per le singole utenze di acqua pubblica possono essere aggiornati ogni biennio dalla giunta provinciale In base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT. I relativi importi vengono arrotondati per eccesso o per difetto a unita' di 10 cent.».