Art. 41.
Modifiche  della  legge  provinciale  29  marzo  1983, n. 10 recante:
«Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica»

    1.  L'ultimo  periodo  del  comma  2-bis  dell'Art. 1 della legge
provinciale  29  marzo  1983, n. 10, e' cosi' sostituito: «I relativi
importi  dei  canoni  e  sovracanoni  possono  essere aggiornati ogni
biennio  dalla  giunta  provinciale in base alle variazioni del costo
della  vita secondo gli indici ISTAT, arrotondando i relativi importi
per eccesso o per difetto a unita' di 10 cent.».
    2. Il comma 13 dell'Art. l della legge provinciale 29 marzo 1983,
n. 10, e' cosi' sostituito:
    «13.  Gli importi dei canoni annui e minimi per le singole utenze
di acqua pubblica possono essere aggiornati ogni biennio dalla giunta
provinciale  In base alle variazioni del costo della vita secondo gli
indici  ISTAT.  I  relativi importi vengono arrotondati per eccesso o
per difetto a unita' di 10 cent.».