Art. 42. Modifiche della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, recante: «Esercizio da parte della prrovincia autonoma di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione di acque pubbliche ed in materia di impianti elettrici». 1. Il comma 6 dell'Art. 13-bis della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e' cosi' sostituito: «6. Il canone annuo e minimo per le singole utenze di acqua minerale puo' essere aggiornato ogni biennio dalla giunta provinciale in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT. I relativi importi vengono arrotondati per eccesso o per difetto a unita' di 10 cent.». 2. Dopo l'Art. 16 della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: «Art. 16-bis. (Autorizzazione all'allacciamento di impianti telefonici interni alla rete telefonica pubblica). - 1. L'autorizzazione di cui all'Art. 4 del decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, puo' essere concessa anche ad aziende iscritte come azienda elettrotecnica all'albo delle imprese artigiane di cui all'Art. 7 e successivi della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, a condizione che il titolare dell'azienda sia in possesso non solo dei requisiti personali previsti dall'Art. 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46, ma anche del requisito professionale richiesto per l'iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'Art. 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3. 2. E' sufficiente che anche solo il responsabile tecnico, che deve essere nominato ai sensi di legge, sia in possesso del requisito professionale previsto dall'Art. 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3. L'autorizzazione e' rilasciata dall'assessore provinciale all'energia, sentito il direttore della ripartizione informatica. I requisiti tecnici delle aziende, necessari ai fini dell'autorizzazione, vengono stabiliti con deliberazione della giunta provinciale.».