Art. 42.
Modifiche  della  legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, recante:
«Esercizio  da  parte  della  prrovincia  autonoma  di  Bolzano delle
funzioni   amministrative   in  materia  di  utilizzazione  di  acque
           pubbliche ed in materia di impianti elettrici».

    1.  Il  comma  6  dell'Art.  13-bis  della  legge  provinciale  4
settembre 1976, n. 40, e' cosi' sostituito:
    «6.  Il  canone  annuo  e  minimo  per le singole utenze di acqua
minerale puo' essere aggiornato ogni biennio dalla giunta provinciale
in  base  alle  variazioni  del  costo  della vita secondo gli indici
ISTAT.  I  relativi  importi  vengono  arrotondati  per eccesso o per
difetto a unita' di 10 cent.».
    2.  Dopo  l'Art.  16 della legge provinciale 4 settembre 1976, n.
40, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo:
    «Art.   16-bis.  (Autorizzazione  all'allacciamento  di  impianti
telefonici   interni   alla   rete   telefonica   pubblica).   -   1.
L'autorizzazione di cui all'Art. 4 del decreto ministeriale 23 maggio
1992,  n.  314,  puo'  essere concessa anche ad aziende iscritte come
azienda  elettrotecnica  all'albo  delle  imprese  artigiane  di  cui
all'Art.  7 e successivi della legge provinciale 16 febbraio 1981, n.
3, a condizione che il titolare dell'azienda sia in possesso non solo
dei  requisiti  personali  previsti  dall'Art.  3 della legge 5 marzo
1990,  n.  46,  ma  anche  del  requisito professionale richiesto per
l'iscrizione   nella   prima   sezione   del  ruolo  degli  artigiani
qualificati  di  cui  all'Art. 30 della legge provinciale 16 febbraio
1981, n. 3.
    2.  E'  sufficiente  che  anche solo il responsabile tecnico, che
deve essere nominato ai sensi di legge, sia in possesso del requisito
professionale  previsto  dall'Art.  30  della  legge  provinciale  16
febbraio  1981,  n.  3. L'autorizzazione e' rilasciata dall'assessore
provinciale  all'energia,  sentito  il  direttore  della ripartizione
informatica.  I  requisiti  tecnici  delle aziende, necessari ai fini
dell'autorizzazione, vengono stabiliti con deliberazione della giunta
provinciale.».