Art. 43.
Modifica  della  legge  provinciale  10 novembre 1993, n. 21 recante:
              «Norme in materia di polizia municipale»

    1.  L'Art.  2  della legge provinciale 10 novembre 1993, n. 21, e
successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «Art.  2  (Collaborazione  fra  i  comuni). - 1. I comuni possono
gestire  il servizio di polizia municipale in forma associata anche a
livello  di  comunita'  comprensoriale  o tramite delega del servizio
alla  comunita'  comprensoriale competente da parte dei comuni che ne
fanno  parte;  i  comuni  possono  inoltre  stabilire  intese  per la
reciproca  utilizzazione temporanea di personale e di mezzi operativi
per il perseguimento di obiettivi comuni.
    2.  Nell'ipotesi di cui al comma 1 lo statuto dell'associazione o
il regolamento, nel caso della comunita' comprensoriale, stabiliscono
le  norme  relative  agli  aspetti organizzativi e strumentali e alla
dipendenza organica e funzionale del personale addetto.».