Art. 43. Modifica della legge provinciale 10 novembre 1993, n. 21 recante: «Norme in materia di polizia municipale» 1. L'Art. 2 della legge provinciale 10 novembre 1993, n. 21, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 2 (Collaborazione fra i comuni). - 1. I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale in forma associata anche a livello di comunita' comprensoriale o tramite delega del servizio alla comunita' comprensoriale competente da parte dei comuni che ne fanno parte; i comuni possono inoltre stabilire intese per la reciproca utilizzazione temporanea di personale e di mezzi operativi per il perseguimento di obiettivi comuni. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 lo statuto dell'associazione o il regolamento, nel caso della comunita' comprensoriale, stabiliscono le norme relative agli aspetti organizzativi e strumentali e alla dipendenza organica e funzionale del personale addetto.».