Art. 45.
                      Disposizioni transitorie

    1.  La  gestione  separata del fondo forestale provinciale di cui
all'Art.  35 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, abrogato
dalla lettera c) del comma 1 dell'Art. 44 della presente legge, cessa
con  effetto  dal  1°  gennaio  2003.  La  provincia  subentra  nelle
attivita'  e  passivita'  e  nei  rapporti giuridici attivi e passivi
della  cessata  gestione.  Le disponibilita' liquide risultanti al 31
dicembre  2002  sono  versate alle entrate del bilancio provinciale e
iscritte  nel  medesimo con le modalita' di cui all'Art. 34, comma 3,
della  legge  provinciale  21  ottobre  1996,  n.  21,  e  successive
modifiche.  Il rendiconto finanziario di gestione per l'anno 2002 del
cessato   fondo  forestale  provinciale  e'  approvato  dal  comitato
forestale  provinciale  entro il 31 marzo 2003 e previo, controllo da
parte  dell'ufficio  provinciale vigilanza finanziaria, munito di una
relazione  tecnica  sugli  interventi  effettuati,  viene  sottoposto
all'approvazione da parte della giunta provinciale.
    2,  La gestione separata dell'azienda speciale per la regolazione
dei  corsi d'acqua e la difesa del suolo per gli interventi per conto
di  terzi  ai sensi dell'Art. 30, comma 4, del decreto del presidente
della giunta provinciale 28 ottobre1994, n. 49, cessa con effetto dal
1° gennaio 2003. La provincia subentra nelle attivita' e passivita' e
nei  rapporti  giuridici  attivi e passivi della cessata gestione. Le
disponibilita'  liquide  risultanti  al 31 dicembre 2002 sono versate
alle  entrate del bilancio provinciale e iscritte nel medesimo con le
modalita'  di  cui all'Art. 5 della legge provinciale 12 luglio 1975,
n. 35, e successive modifiche.