Art. 46.
                          Entrata in vigore

    1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
    La  presente  legge  sara'  pubblicata'  nel Bollettino ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della provincia.
      Bolzano, 9 gennaio 2003

                             DURNWALDER