Art. 5. Partecipazioni a societa' 1. La giunta provinciale e' autorizzata ad acquistare quote di capitale della societa' «Autostrada del Brennero S.p.a.», con sede a Trento, per una spesa massima di Euro 9.330.000 a carico dell'esercizio 2003. 2. L'autorizzazione di spesa di cui all'Art. 10, comma 3, della legge provinciale 28 dicembre 2001, n. 19, e' trasferita a carico dell'esercizio finanziario 2003. Nei limiti della medesima e' consentito anche l'acquisto di quote di capitale di proprieta' di altri soci nonche' di quote di capitale di altre societa' operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica. 3. La giunta provinciale e' altresi' autorizzata ad acquistare quote di capitale della societa' «Brenner-Com S.p.a.», con sede a Bolzano, per una spesa massima di Euro 3.900.000 a carico dell'esercizio 2003.