Art. 5.
                      Partecipazioni a societa'

    1.  La  giunta  provinciale e' autorizzata ad acquistare quote di
capitale  della societa' «Autostrada del Brennero S.p.a.», con sede a
Trento,   per   una   spesa   massima  di  Euro  9.330.000  a  carico
dell'esercizio 2003.
    2.  L'autorizzazione  di spesa di cui all'Art. 10, comma 3, della
legge  provinciale  28  dicembre  2001, n. 19, e' trasferita a carico
dell'esercizio   finanziario  2003.  Nei  limiti  della  medesima  e'
consentito  anche  l'acquisto  di  quote di capitale di proprieta' di
altri  soci  nonche'  di quote di capitale di altre societa' operanti
nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica.
    3.  La  giunta  provinciale e' altresi' autorizzata ad acquistare
quote  di  capitale  della  societa' «Brenner-Com S.p.a.», con sede a
Bolzano,   per   una   spesa  massima  di  Euro  3.900.000  a  carico
dell'esercizio 2003.