Art. 7. Modifiche della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21 recante: «Ordinamento forestale» 1. Le parole: «fondo forestale provinciale», contenute nell'Art. 11, comma 3, nell'Art. 19, comma 1, e nell'Art. 63, commi 5 e 6, nonche' nella rubrica della sezione II del capo I del titolo III della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, sono sostituite dalle parole: «bilancio provinciale». 2. Gli articoli 33 e 34 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: «Art. 33 (Lavori in economia con fondi altrui). - 1. Qualora sussistano le condizioni che richiedano un intervento diretto, atto a garantire le finalita' della presente legge, l'assessore provinciale per le foreste puo', su richiesta dell'interessato, autorizzare la ripartizione provinciale foreste, compatibilmente con l'attuazione dei propri programmi, ad eseguire in economia lavori finanziati, in tutto o in parte, anche con fondi altrui, purche' rientranti nelle tipologie di intervento previste dalla presente normativa. 2. In caso di concessione di contributi da parte della giunta provinciale per un intervento rientrante nelle tipologie della presente legge, il beneficiario puo' cedere il contributo' alla provincia per l'esecuzione da parte della stessa dei lavori di cui al comma 1. Art. 34 (Gestione dei fondi). - 1. Nel bilancio provinciale e' istituito un apposito capitolo di entrata sul quale affluiscono, con vincolo di destinazione ai lavori di cui all'Art. 33: a) gli accantonamenti per gli utili derivanti da tagli ordinari o straordinari, stabiliti ai sensi dell'Art. 19; b) i contributi versati ai sensi dell'Art. 33, comma 2; c) i versamenti disposti dai comuni, dalle amministrazioni separate dei beni di uso civico, da enti pubblici o da privati per i lavori di miglioramento di boschi e di pascoli, anche ad integrazione di contributi concessi dalla giunta provinciale ai sensi dell'Art. 33. 2. Nel bilancio provinciale e' altresi' istituito un corrispondente capitolo di spesa per i lavori per conto di terzi ai sensi dell'Art. 33. Le spese possono essere effettuate in economia a mezzo di funzionario delegato. 3. Le entrate accertate e le corrispondenti spese sono iscritte nel bilancio provinciale con le modalita' di cui all'Art. 23, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1».