Art. 7.
Modifiche  della  legge  provinciale  21 ottobre 1996, n. 21 recante:
                       «Ordinamento forestale»

    1.  Le parole: «fondo forestale provinciale», contenute nell'Art.
11,  comma  3,  nell'Art.  19,  comma 1, e nell'Art. 63, commi 5 e 6,
nonche'  nella  rubrica  della  sezione  II del capo I del titolo III
della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, sono sostituite dalle
parole: «bilancio provinciale».
    2.  Gli articoli 33 e 34 della legge provinciale 21 ottobre 1996,
n. 21, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti:
    «Art.  33  (Lavori  in  economia  con fondi altrui). - 1. Qualora
sussistano le condizioni che richiedano un intervento diretto, atto a
garantire  le finalita' della presente legge, l'assessore provinciale
per  le  foreste  puo', su richiesta dell'interessato, autorizzare la
ripartizione  provinciale  foreste,  compatibilmente con l'attuazione
dei  propri  programmi, ad eseguire in economia lavori finanziati, in
tutto  o  in  parte, anche con fondi altrui, purche' rientranti nelle
tipologie di intervento previste dalla presente normativa.
    2.  In  caso  di  concessione di contributi da parte della giunta
provinciale  per  un  intervento  rientrante  nelle  tipologie  della
presente  legge,  il  beneficiario  puo'  cedere  il contributo' alla
provincia per l'esecuzione da parte della stessa dei lavori di cui al
comma 1.
    Art.  34  (Gestione  dei fondi). - 1. Nel bilancio provinciale e'
istituito  un apposito capitolo di entrata sul quale affluiscono, con
vincolo di destinazione ai lavori di cui all'Art. 33:
      a) gli accantonamenti per gli utili derivanti da tagli ordinari
o straordinari, stabiliti ai sensi dell'Art. 19;
      b) i contributi versati ai sensi dell'Art. 33, comma 2;
      c) i  versamenti  disposti  dai  comuni,  dalle amministrazioni
separate  dei beni di uso civico, da enti pubblici o da privati per i
lavori di miglioramento di boschi e di pascoli, anche ad integrazione
di  contributi  concessi  dalla giunta provinciale ai sensi dell'Art.
33.
    2.   Nel   bilancio   provinciale   e'   altresi'   istituito  un
corrispondente  capitolo  di spesa per i lavori per conto di terzi ai
sensi  dell'Art. 33. Le spese possono essere effettuate in economia a
mezzo di funzionario delegato.
    3.  Le  entrate accertate e le corrispondenti spese sono iscritte
nel  bilancio  provinciale con le modalita' di cui all'Art. 23, comma
1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1».