Art. 8.
Modifiche  della  legge  provinciale  12 luglio 1975, n. 35, recante:
«Ordinamento  dell'azienda  speciale  per  la  regolazione  dei corsi
                   d'acqua e la difesa del suolo».

    1.  Dopo il comma 1 dell'Art. 5 della legge provinciale 12 luglio
1975, n. 35, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 2
e 3:
    «2. Nel bilancio provinciale e' istituito un apposito capitolo di
entrata  sul  quale  affluiscono  i fondi di soggetti terzi di cui al
comma 1, che hanno vincolo di destinazione agli interventi effettuati
per  conto  dei  medesimi, ed e' altresi' istituito un corrispondente
capitolo di spesa per l'attuazione di tali interventi.
    3.  Le  entrate  accertate  ai  sensi  del presente articolo e le
corrispondenti  spese  sono  iscritte nel bilancio provinciale con le
modalita'  di  cui  all'Art.  23, comma 1, della legge provinciale 29
gennaio 2002, n. 1».
    2.   Alla  lettera  b)  del  comma  2  dell'Art.  6  della  legge
provinciale  12  luglio 1975, n. 35, le parole: «agli articoli 1 e 2»
sono sostituite dalle parole: «agli articoli 1, 2 e 5».
    3.   Alla  lettera  c)  del  comma  2  dell'Art.  6  della  legge
provinciale  12  luglio  1975,  n.  35,  le parole: «all'Art. 8» sono
sostituite dalle parole: «agli articoli 5 e 8».