Art. 8. Modifiche della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, recante: «Ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo». 1. Dopo il comma 1 dell'Art. 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 2 e 3: «2. Nel bilancio provinciale e' istituito un apposito capitolo di entrata sul quale affluiscono i fondi di soggetti terzi di cui al comma 1, che hanno vincolo di destinazione agli interventi effettuati per conto dei medesimi, ed e' altresi' istituito un corrispondente capitolo di spesa per l'attuazione di tali interventi. 3. Le entrate accertate ai sensi del presente articolo e le corrispondenti spese sono iscritte nel bilancio provinciale con le modalita' di cui all'Art. 23, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1». 2. Alla lettera b) del comma 2 dell'Art. 6 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole: «agli articoli 1 e 2» sono sostituite dalle parole: «agli articoli 1, 2 e 5». 3. Alla lettera c) del comma 2 dell'Art. 6 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole: «all'Art. 8» sono sostituite dalle parole: «agli articoli 5 e 8».