(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2 aprile 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto l'art. 4 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come modificato dall'art. 11, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, con riferimento ai commi dal 17 al 21, che prevedono e disciplinano il conferimento alle province, a decorrere dal 1° luglio 2002, di funzioni in materia d'incentivazione alla cooperazione sociale; Visto il decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2002, n. 0299/Pres., con cui e' stato approvato il regolamento recante i criteri per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivazione alla cooperazione sociale da parte delle province, ai sensi della sopra citata legge regionale n. 3/2002, art. 4, commi 17-bis, 17-ter e 17-quater; Vista la deliberazione della giunta regionale 19 novembre 2002, n. 3913, modificativa della precedente deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, con la quale e' stata soppressa la direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, sono state istituite, a far data dal 1° gennaio 2003, la direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione e la direzione regionale del lavoro e delle professioni; Rilevato che alla direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione spetta, tra l'altro, di svolgere, per mezzo del servizio per gli incentivi alla cooperazione, attivita' di programmazione, indirizzo e coordinamento delle funzioni in materia di cooperazione sociale attribuite alle autonomie locali, nonche' di provvedere al relativo finanziamento; Ritenuto di procedere alla modifica del sopra citato regolamento, sostituendo agli articoli 2 e 7 le parole «in materia di lavoro» con le parole «in materia di incentivazione alla cooperazione»; Ritenuto, inoltre, di provvedere ad un'ulteriore modifica del predetto regolamento, mediante la sostituzione all'art. 4, comma 1, delle parole «e' stabilita la sede principale» con le parole «e' realizzata l'iniziativa», onde promuovere un piu' efficace e diretto collegamento tra l'azione amministrativa delle province e le iniziative che si realizzano sul territorio di loro competenza con le risorse finanziarie accordate dalle stesse agli enti cooperativi; Visto l'art. 42 dello statuto speciale; Su conforme deliberazione della giunta regionale 27 febbraio 2003, n. 472; Decreta: Sono approvate le modificazioni al «Regolamento recante i criteri per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivazione alla cooperazione sociale da parte delle province, ai sensi dell'art. 4, commi 17-bis 17-ter e 17-quater della legge regionale n. 3/2002, approvato con decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2002, n. 0299/Pres», di cui al testo allegato, al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 20 marzo 2003 TONDO