Regolamento per la definizione delle modalita' di presentazione della domanda e dei criteri di riparto del fondo di cui all'Art. 3, comma 8, lettera h) della legge regionale n. 1/2003. Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento definisce le modalita' di presentazione della domanda e i criteri di riparto del fondo di cui all'Art. 3, comma 8, lettera h), della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, a favore dei comuni che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilita', dall'ente Ferrovie dello Stato. Art. 2. Modalita' di presentazione della domanda 1. Per accedere al riparto del fondo di cui all'Art. 1, i comuni interessati presentano alla direzione regionale per le autonomie locali, servizio finanziario e contabile, apposita domanda indicante il nominativo del personale proveniente a seguito di mobilita' dalle Ferrovie dello Stato, l'importo di fine esercizio per l'anno 2002 e l'importo della retribuzione ordinaria per il medesimo anno. 2. La domanda di cui al comma 1, deve pervenire al competente ufficio entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del presente regolamento. 3. Ai fini del rispetto del termine trova applicazione quanto disposto dall'Art. 6, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. Art. 3. Criteri di riparto ed erogazione 1. L'assegnazione spettante a ciascun comune e' determinata sulla base dell'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria ed all'importo di fine esercizio relativo all'anno 2002. 2. Qualora l'ammontare complessivo delle richieste dovesse risultare superiore allo stanziamento del fondo l'importo dell'assegnazione spettante a ciascun beneficiario verra' ridotto in misura proporzionale. 3. L'erogazione e' disposta in unica soluzione. Visto, il presidente: Tondo