Regolamento  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  per  le  esigenze
        operative correnti dell'Istituto faunistico regionale
                               Art. 1.
              Spese dell'Istituto faunistico regionale
    1.  Le spese dirette che l'Istituto faunistico regionale sostiene
ai   sensi  dell'Art.  8,  commi  52  e  53,  della  legge  regionale
26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate dalle seguenti disposizioni.
    2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1, quelle:
      a) per l'acquisto di attrezzature d'ufficio, quali attrezzature
informatiche  varie,  personal  computer portatili, stampanti anche a
colori e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo;
      b) per le forniture di pannelli e lavagne luminose;
      c) per  l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, quali
video  registratori,  altoparlanti,  impianti  di  amplificazione, di
diffusione sonora e di registrazione;
      d) per   l'acquisto   di  macchine  di  calcolo;  materiali  di
ricambio,  di consumo ausiliario e accessorio, nonche' prestazioni di
installazione,  manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto
precede;
      e) per  l'acquisto di libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti
di  facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati
quale elemento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso
l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani;
      f) per  l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio il cui
acquisto risulti urgente e indifferibile.
    3. Le spese di cui al comma 2, sono eseguite entro i limiti delle
disponibilita' di bilancio.
                               Art. 2.
                          Limiti di importo
    1.  L'importo  di  ogni  singola  spesa  da eseguire ai sensi del
presente regolamento non puo' superare 5.000,00 euro al netto di ogni
onere fiscale.
    2.  Non  e' ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal
quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal
comma 1.
                               Art. 3.
               Competenze per l'esecuzione delle spese
    1.  Il  direttore  dell'Istituto  faunistico regionale dispone le
spese di cui all'Art. 1, incaricando il dipendente di cui all'Art. 8,
commi  52  e  53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nella
veste   di   funzionario   delegato,   di  provvedere  alla  relativa
esecuzione.
                               Art. 4.
                 Modalita' di esecuzione delle spese
    1.  Salvo  quanto e' disposto dall'Art. 5, per l'esecuzione delle
spese  di  cui  all'Art.  1,  sono richiesti preventivi od offerte ad
almeno tre soggetti.
    2.   I  preventivi  di  cui  al  comma  1,  devono  contenere  la
descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo
regolano,  la  durata  del  rapporto  contrattuale,  le condizioni di
esecuzione,   le   penalita'  da  applicare  in  caso  di  ritardi  o
inadempienze,  nonche'  ogni  altra  condizione  ritenuta  necessaria
dall'amministrazione.
    3.  Nella  richiesta  di preventivi od offerte, in relazione alla
natura  delle  forniture di beni, devono essere specificati i criteri
di   scelta,   avendo   riguardo  al  prezzo,  ai  requisiti  tecnico
qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.
    4.  Fra  i  preventivi  pervenuti la scelta deve cadere su quello
ritenuto piu' conveniente secondo i criteri indicati al comma 3.
    5.  I  preventivi  e  le  offerte  possono  effettuarsi anche via
telefax e sono conservati agli atti.
                               Art. 5.
                Ricorso ad un determinato contraente
    1. E' consentito il ricorso ad un determinato contraente:
      a) nei  casi  di  unicita',  specificita'  o  di  urgenza delle
forniture;
      b) quando,  successivamente  alla  richiesta  di  preventivi ad
almeno tre soggetti, non e' stata presentata nessuna offerta;
      c) qualora  la  spesa  non superi l'importo di 2.500,00 euro al
netto di ogni onere fiscale;
      d) quando  il  costo del bene da acquistare sia fissato in modo
univoco dal mercato;
      e) per  l'affidamento  di forniture destinate al completamento,
al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il
ricorso  ad  altri  fornitori  obblighi  ad  acquistare  materiale di
tipologia,  anche  tecnica,  differente  il  cui  impiego  o  la  cui
manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilita';
      f) per  l'affidamento,  alle  stesse condizioni di contratti in
corso  con  l'amministrazione  regionale,  di forniture omogenee, nei
limiti di quanto necessario.
    2.  Ai  fini  del  presente  articolo  e'  richiesto il parere di
congruita'   espresso,  a  seconda  della  fornitura  richiesta,  dal
direttore  del  servizio  competente  per materia, ad eccezione della
fattispecie di cui alla lettera d) del comma 1.
                               Art. 6.
                        Ordinazione del bene
    1.   L'ordinazione   dei   beni   e'   effettuata  dal  direttore
dell'Istituto  faunistico  regionale,  su  proposta  del  funzionario
delegato,  mediante  lettera,  buono  d'ordine  o  altro  atto idoneo
secondo gli usi della corrispondenza commerciale.
    2.  L'ordinazione  dei  beni,  contenente  gli  elementi  di  cui
all'Art.  4,  comma  2,  e'  redatta  in duplice copia, di cui una e'
trattenuta  dal  soggetto  contraente  e  l'altra,  sottoscritta  per
accettazione, e' restituita all'amministrazione.
                               Art. 7.
        Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese
    1.  La  liquidazione  delle  spese  e' effettuata dal funzionario
delegato,  previa  presentazione  di  fatture  o note di addebito che
dovranno  essere  munite  dell'attestazione  della  regolarita' della
fornitura da parte del direttore dell'Istituto faunistico regionale.
    2.  Il  pagamento  e' disposto a mezzo di ordinativi di pagamento
emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale intestate
al funzionario delegato.
    3.  Per  il  pagamento relativo a provviste di minute e di pronta
consegna,   il  funzionario  delegato  puo'  effettuare  prelievi  in
contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.
    4. Il funzionario delegato provvedera' alla rendicontazione delle
somme  erogate  sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in
materia.
                               Art. 8.
                      Gestione dei beni mobili
    1.  Al  vice  consegnatario dell'Istituto faunistico regionale e'
affidata  la  gestione  dei  beni di cui all'Art. 1, secondo le norme
vigenti in materia.
                               Art. 9.
                             R i n v i o
    1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto
applicabili,   le   disposizioni   di  legge  e  del  regolamento  di
contabilita' dello Stato.
                              Art. 10.
                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente  regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto, il presidente: Tondo