Regolamento per l'acquisto di beni e servizi per le esigenze operative correnti dell'Istituto faunistico regionale Art. 1. Spese dell'Istituto faunistico regionale 1. Le spese dirette che l'Istituto faunistico regionale sostiene ai sensi dell'Art. 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate dalle seguenti disposizioni. 2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1, quelle: a) per l'acquisto di attrezzature d'ufficio, quali attrezzature informatiche varie, personal computer portatili, stampanti anche a colori e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo; b) per le forniture di pannelli e lavagne luminose; c) per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, quali video registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione; d) per l'acquisto di macchine di calcolo; materiali di ricambio, di consumo ausiliario e accessorio, nonche' prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede; e) per l'acquisto di libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale elemento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani; f) per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti urgente e indifferibile. 3. Le spese di cui al comma 2, sono eseguite entro i limiti delle disponibilita' di bilancio. Art. 2. Limiti di importo 1. L'importo di ogni singola spesa da eseguire ai sensi del presente regolamento non puo' superare 5.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale. 2. Non e' ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1. Art. 3. Competenze per l'esecuzione delle spese 1. Il direttore dell'Istituto faunistico regionale dispone le spese di cui all'Art. 1, incaricando il dipendente di cui all'Art. 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione. Art. 4. Modalita' di esecuzione delle spese 1. Salvo quanto e' disposto dall'Art. 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'Art. 1, sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti. 2. I preventivi di cui al comma 1, devono contenere la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalita' da applicare in caso di ritardi o inadempienze, nonche' ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione. 3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, devono essere specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione. 4. Fra i preventivi pervenuti la scelta deve cadere su quello ritenuto piu' conveniente secondo i criteri indicati al comma 3. 5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti. Art. 5. Ricorso ad un determinato contraente 1. E' consentito il ricorso ad un determinato contraente: a) nei casi di unicita', specificita' o di urgenza delle forniture; b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non e' stata presentata nessuna offerta; c) qualora la spesa non superi l'importo di 2.500,00 euro al netto di ogni onere fiscale; d) quando il costo del bene da acquistare sia fissato in modo univoco dal mercato; e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilita'; f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario. 2. Ai fini del presente articolo e' richiesto il parere di congruita' espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal direttore del servizio competente per materia, ad eccezione della fattispecie di cui alla lettera d) del comma 1. Art. 6. Ordinazione del bene 1. L'ordinazione dei beni e' effettuata dal direttore dell'Istituto faunistico regionale, su proposta del funzionario delegato, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale. 2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'Art. 4, comma 2, e' redatta in duplice copia, di cui una e' trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, e' restituita all'amministrazione. Art. 7. Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese 1. La liquidazione delle spese e' effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarita' della fornitura da parte del direttore dell'Istituto faunistico regionale. 2. Il pagamento e' disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale intestate al funzionario delegato. 3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato puo' effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2. 4. Il funzionario delegato provvedera' alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia. Art. 8. Gestione dei beni mobili 1. Al vice consegnatario dell'Istituto faunistico regionale e' affidata la gestione dei beni di cui all'Art. 1, secondo le norme vigenti in materia. Art. 9. R i n v i o 1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilita' dello Stato. Art. 10. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il presidente: Tondo