Regolamento  concernente misure di aiuto e criteri e modalita' per la
concessione  alle  imprese  artigiane  di  contributi  finalizzati  a
                 promuovere l'artigianato artistico.
                               Art. 1.
                              Finalita'
    1.  Il  presente  regolamento  stabilisce  le  misure di aiuto, i
criteri  e  le modalita' per la concessione alle imprese artigiane di
contributi finalizzati a promuovere l'artigianato artistico, ai sensi
dell'art. 54 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.
                               Art. 2.
                             Beneficiari
    1.  Possono  beneficiare  dei  contributi  di  cui all'art. 1, le
imprese  iscritte  all'albo  delle  imprese  artigiane  (AIA)  di cui
all'art.  13 della legge regionale n. 12/2002 ed i loro consorzi e le
societa'  consortili,  anche  in  forma  cooperativa,  costituiti fra
imprese  artigiane  ed  iscritti  nella  separata  sezione  dell'AIA,
operanti   nei  settori  di  cui  all'art.  16  del  «Regolamento  di
esecuzione  di  cui  agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge
regionale   22 aprile   2002,  n.  12  recante  "Disciplina  organica
dell'artigianato"» approvato con decreto del Presidente della Regione
20 dicembre 2002, n. 0400/Pres.
                               Art. 3.
                             Definizione
    1.  Ai  fini  del  presente  regolamento,  per  centri  urbani si
intendono le zone omogenee A e B degli strumenti urbanistici generali
comunali.
                               Art. 4.
             Iniziative finanziabili e spese ammissibili
    1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:
      a) lavori  di  ammodernamento,  ampliamento, ristrutturazione e
straordinaria  manutenzione  di  immobili  situati nei centri urbani,
adibiti o da adibire a laboratori di artigianato artistico;
      b) acquisto  di  arredi, attrezzature, ivi compresi automezzi e
macchinari,  destinati  ad  uso  esclusivo dei laboratori di cui alla
lettera a).
    2.  In  relazione  alle iniziative di cui al comma 1, lettera a),
sono  ammissibili  le  spese  di  progettazione,  direzione  lavori e
collaudo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
    3.  I lavori di cui al comma 1, lettera a) possono essere oggetto
di contributo se l'unita' immobiliare, al momento della presentazione
della domanda di contributo, e' in regola con le normative vigenti in
materia di urbanistica.
                               Art. 5.
                           Regime di aiuto
    1.  I  contributi  sono concessi secondo la regola de minimis, di
cui  al  Regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio
2001,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee,
Serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.
    2.  Ai  sensi  dell'art.  2  del  regolamento  di cui al comma 1,
l'importo  complessivo  degli  aiuti  de  minimis,  accordato ad ogni
singola impresa non puo' superare i 100.000,00 euro in tre anni.
    3.  Ai  sensi  dell'art.  1  del  Regolamento CE n. 69/2001, sono
esclusi dai benefici previsti dal presente regolamento, i soggetti di
cui  all'art.  2  che  operano  nel  settore  del  trasporto  e delle
attivita'     legate     alla     produzione,     trasformazione    e
commercializzazione  dei  prodotti di cui all'allegato I del Trattato
CE.
                               Art. 6.
               Intensita' ed ammontare del contributo
    1.  L'intensita'  del  contributo  e'  pari  al  50%  della spesa
ammissibile nei limiti di cui ai commi 2 e 3.
    2.  L'ammontare  minimo  del  contributo per le iniziative di cui
all'art. 4, comma 1, lettera a) e' pari a 10.000,00 euro, l'ammontare
massimo e' pari a 100.000,00 euro.
    3.  L'ammontare  minimo  del  contributo per le iniziative di cui
all'art.  4, comma 1, lettera b) e' pari a 2.500,00 euro, l'ammontare
massimo e' pari a 50.000,00 euro.
    4.  Il  contributo non e' cumulabile con altri incentivi concessi
per le stesse finalita' ed aventi ad oggetto le stesse spese.
                               Art. 7.
           Procedimento per la concessione dei contributi
    1.  I  contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a
sportello  come  previsto dall'art. 36 della legge regionale 20 marzo
2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni.
    2.  Le  domande  in  bollo, redatte secondo uno schema di domanda
approvato  con  decreto  del  direttore  regionale dell'artigianato e
della cooperazione pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione,
sono  presentate  alla  direzione  regionale dell'artigianato e della
cooperazione prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono.
    3.  Le  domande  possono  essere  presentate  tramite i centri di
assistenza  tecnica  alle  imprese artigiane istituiti ed autorizzati
secondo  le  modalita'  previste  dall'art.  72 della legge regionale
22 aprile 2002, n. 12.
    4.   Le  domande  devono  contenere  una  relazione  illustrativa
dell'iniziativa,   il   preventivo   di   spesa  e  la  dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali altri contributi
a titolo di de minimis percepiti dall'impresa nei tre anni precedenti
la data di presentazione della domanda.
    5.  Il  contributo e' concesso entro centoventi giorni dalla data
di ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione regionale,
nei limiti delle risorse disponibili.
    6.  La  competente  direzione  regionale  comunica all'impresa la
concessione  del contributo, richiedendo la documentazione necessaria
per  l'erogazione  prevista  dall'art.  8  nonche'  una dichiarazione
sostitutiva  di  atto  di notorieta' su eventuali altri contributi de
minimis  percepiti  dall'impresa  nei tre anni precedenti la data del
provvedimento di concessione del contributo.
                               Art. 8.
                      Erogazione del contributo
    1.  Il  contributo e' erogato su presentazione delle fatture o di
altra  idonea  documentazione comprovante le spese sostenute, secondo
quanto previsto dall'art. 41 della legge regionale n. 7/2000.
                               Art. 9.
         Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione
    1.  Gli  interventi devono essere ultimati, pena la decadenza del
contributo,  entro  diciotto  mesi  dalla  data  di concessione dello
stesso.
    2.  Su  motivata preventiva richiesta del beneficiario il termine
di cui al comma 1, puo' essere prorogato di sei mesi.
    3.  Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei
beni  immobili  oggetto del contributo per la durata di cinque anni e
dei  beni  mobili per la durata di due anni dalla data di concessione
dello stesso.
    4.  Nel  caso  di cessione o di trasformazione dell'azienda prima
della  scadenza  del  vincolo  di  destinazione,  l'agevolazione puo'
essere  confermata  purche' l'impresa subentrata o trasformata sia in
possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente regolamento.
    5. In deroga a quanto previsto dal comma 3, i beni mobili oggetto
del  contributo  divenuti obsoleti o comunque inidonei all'uso o alla
produzione,  possono  essere  sostituiti  con  altri  beni  nuovi  di
fabbrica   della  stessa  natura,  da  utilizzarsi  per  le  medesime
funzioni.  Tale  sostituzione deve essere preventivamente autorizzata
dalla competente direzione regionale.
    6.  Il  beneficiario  invia  annualmente, entro il 28 febbraio di
ogni  anno,  una  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto di notorieta'
attestante il rispetto del vincolo di cui al comma 3.
                              Art. 10.
                           Domande inevase
    1.  Le  domande  rimaste inevase per insufficiente disponibilita'
annuale di bilancio, possono essere accolte con i fondi stanziati nel
bilancio successivo.
                              Art. 11.
                        Ispezioni e controlli
    1. La direzione competente puo' effettuare ispezioni e controlli,
ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.
                              Art. 12.
                               Rinvio
    1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento
si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 22 aprile 2002,
n.  12 «Disciplina organica dell'artigianato» e dalla legge regionale
20 marzo   2000,  n.  7  «Testo  unico  delle  norme  in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto di accesso» e successive
modificazioni ed integrazioni.
                              Art. 13.
                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente  regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto, il presidente: Tondo