Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalita' per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati a promuovere l'artigianato artistico. Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento stabilisce le misure di aiuto, i criteri e le modalita' per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati a promuovere l'artigianato artistico, ai sensi dell'art. 54 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. Art. 2. Beneficiari 1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1, le imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane (AIA) di cui all'art. 13 della legge regionale n. 12/2002 ed i loro consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane ed iscritti nella separata sezione dell'AIA, operanti nei settori di cui all'art. 16 del «Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 recante "Disciplina organica dell'artigianato"» approvato con decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres. Art. 3. Definizione 1. Ai fini del presente regolamento, per centri urbani si intendono le zone omogenee A e B degli strumenti urbanistici generali comunali. Art. 4. Iniziative finanziabili e spese ammissibili 1. Sono finanziabili le seguenti iniziative: a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di immobili situati nei centri urbani, adibiti o da adibire a laboratori di artigianato artistico; b) acquisto di arredi, attrezzature, ivi compresi automezzi e macchinari, destinati ad uso esclusivo dei laboratori di cui alla lettera a). 2. In relazione alle iniziative di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, nei limiti previsti dalla normativa vigente. 3. I lavori di cui al comma 1, lettera a) possono essere oggetto di contributo se l'unita' immobiliare, al momento della presentazione della domanda di contributo, e' in regola con le normative vigenti in materia di urbanistica. Art. 5. Regime di aiuto 1. I contributi sono concessi secondo la regola de minimis, di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, Serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001. 2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento di cui al comma 1, l'importo complessivo degli aiuti de minimis, accordato ad ogni singola impresa non puo' superare i 100.000,00 euro in tre anni. 3. Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento CE n. 69/2001, sono esclusi dai benefici previsti dal presente regolamento, i soggetti di cui all'art. 2 che operano nel settore del trasporto e delle attivita' legate alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato CE. Art. 6. Intensita' ed ammontare del contributo 1. L'intensita' del contributo e' pari al 50% della spesa ammissibile nei limiti di cui ai commi 2 e 3. 2. L'ammontare minimo del contributo per le iniziative di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) e' pari a 10.000,00 euro, l'ammontare massimo e' pari a 100.000,00 euro. 3. L'ammontare minimo del contributo per le iniziative di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) e' pari a 2.500,00 euro, l'ammontare massimo e' pari a 50.000,00 euro. 4. Il contributo non e' cumulabile con altri incentivi concessi per le stesse finalita' ed aventi ad oggetto le stesse spese. Art. 7. Procedimento per la concessione dei contributi 1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello come previsto dall'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le domande in bollo, redatte secondo uno schema di domanda approvato con decreto del direttore regionale dell'artigianato e della cooperazione pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, sono presentate alla direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono. 3. Le domande possono essere presentate tramite i centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane istituiti ed autorizzati secondo le modalita' previste dall'art. 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. 4. Le domande devono contenere una relazione illustrativa dell'iniziativa, il preventivo di spesa e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali altri contributi a titolo di de minimis percepiti dall'impresa nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda. 5. Il contributo e' concesso entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione regionale, nei limiti delle risorse disponibili. 6. La competente direzione regionale comunica all'impresa la concessione del contributo, richiedendo la documentazione necessaria per l'erogazione prevista dall'art. 8 nonche' una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' su eventuali altri contributi de minimis percepiti dall'impresa nei tre anni precedenti la data del provvedimento di concessione del contributo. Art. 8. Erogazione del contributo 1. Il contributo e' erogato su presentazione delle fatture o di altra idonea documentazione comprovante le spese sostenute, secondo quanto previsto dall'art. 41 della legge regionale n. 7/2000. Art. 9. Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione 1. Gli interventi devono essere ultimati, pena la decadenza del contributo, entro diciotto mesi dalla data di concessione dello stesso. 2. Su motivata preventiva richiesta del beneficiario il termine di cui al comma 1, puo' essere prorogato di sei mesi. 3. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto del contributo per la durata di cinque anni e dei beni mobili per la durata di due anni dalla data di concessione dello stesso. 4. Nel caso di cessione o di trasformazione dell'azienda prima della scadenza del vincolo di destinazione, l'agevolazione puo' essere confermata purche' l'impresa subentrata o trasformata sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente regolamento. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 3, i beni mobili oggetto del contributo divenuti obsoleti o comunque inidonei all'uso o alla produzione, possono essere sostituiti con altri beni nuovi di fabbrica della stessa natura, da utilizzarsi per le medesime funzioni. Tale sostituzione deve essere preventivamente autorizzata dalla competente direzione regionale. 6. Il beneficiario invia annualmente, entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante il rispetto del vincolo di cui al comma 3. Art. 10. Domande inevase 1. Le domande rimaste inevase per insufficiente disponibilita' annuale di bilancio, possono essere accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo. Art. 11. Ispezioni e controlli 1. La direzione competente puo' effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000. Art. 12. Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 «Disciplina organica dell'artigianato» e dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 13. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il presidente: Tondo