Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalita' per la concessione alle imprese artigiane di contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento stabilisce le misure di aiuto e i criteri e le modalita' per la concessione alle imprese artigiane di contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico, ai sensi dell'art. 57 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini del presente regolamento, per commercio elettronico si intende lo svolgimento di attivita' commerciali o promozionali di propri prodotti o servizi per via elettronica e, per sito orientato al commercio elettronico, si intende quella attraverso il quale si svolgono tali attivita'. Art. 3. Beneficiari 1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le imprese artigiane iscritte all'albo di cui all'art. 13 della legge regionale n. 12/2002 (AIA) nonche' i consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa costituiti fra imprese artigiane, iscritti nella separata sezione dell'albo stesso, purche' non operanti nei settori di cui all'art. 4, comma 3. Art. 4. Regime di aiuto 1. I contributi sono concessi secondo la regola «de minimis», di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie L n. 010 del 13 gennaio 2001. 2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento di cui al comma 1, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordato ad ogni singola impresa non puo' superare i Euro 100.000,00 in tre anni. 3. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento CE n. 69/2001, sono escluse dai benefici previsti dal presente regolamento le imprese artigiane che operano nel settore dei trasporti e delle attivita' legate alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato CE. Art. 5. Iniziative finanziabili 1. Sono ammesse a finanziamento le seguenti iniziative: a) l'acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione o alla promozione di siti orientati al commercio elettronico; b) l'acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico; c) i corsi di formazione per la gestione di siti di commercio elettronico; d) la promozione del sito elettronico. 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono ammesse a finanziamento anche se riferite alla ristrutturazione, al potenziamento o all'ampliamento del sito orientato al commercio elettronico gia' esistente, a condizione che per tale sito - o per altro sito intestato all'impresa richiedente il contributo - la stessa non abbia gia' beneficiato del contributo stesso e purche' le modifiche per cui si' chiede il finanziamento siano dettagliatamente descritte e documentate nella domanda e verificabili a consuntivo. Art. 6. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili a contributo le spese per le iniziative indicate all'art. 5 ed in particolare: a) l'acquisto di hardware e' software direttamente collegati alla creazione, gestione, promozione del sito orientato al commercio elettronico nonche' la spesa relativa all'acquisto del nome di dominio; b) l'acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico, comprese quelle rivolte alla creazione di siti orientati allo stesso; c) i corsi di formazione dell'imprenditore, dei propri soci, dei collaboratori e dei dipendenti per la gestione del sito orientato al commercio elettronico; d) la promozione del sito orientato al commercio elettronico effettuata a mezzo stampa, radio, televisione, internet ovvero attraverso materiale illustrativo; e) l'acquisizione di certificazioni di qualita' relative al commercio elettronico. 2. Sono ammissibili a contributo le spese attestate da idonea documentazione avente data successiva a quella di presentazione della domanda all'amministrazione regionale. 3. Non sono ammissibili a contributo: a) le spese relative ad attrezzature hardware e programmi software (ad esempio programmi per contabilita', paghe, magazzino) riconducibili all'organizzazione interna dell'impresa o alla realizzazione dei prodotti o servizi dell'impresa stessa e non collegate direttamente alla gestione e/o alla creazione del sito orientato al commercio elettronico; b) le spese per canoni di hosting o housing; c) le spese relative a siti che, anche se gestiti dall'impresa richiedente il contributo, non sono finalizzati allo svolgimento di attivita' commerciali e/o promozionali dei prodotti o servizi artigianali dell'impresa stessa. Art. 7. Intensita' ed ammontare del contributo 1. L'intensita' del contributo e' pari al 50% delle spese ammissibili al netto dell'I.V.A., nei limiti di cui al comma 2, fatto salvo il limite di cui all'art. 4, comma 2. 2. L'importo minimo del contributo e' pari a Euro 1.500,00, quello massimo pari a Euro 15.000,00. 3. Il contributo non e' cumulabile con altri incentivi concessi, a qualsiasi titolo, per le medesime finalita' ed aventi ad oggetto le stesse spese. Art. 8. Termini per la conclusione dell'iniziativa 1. Il beneficiario del contributo deve concludere l'iniziativa e presentare alla direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione la relativa documentazione di spesa entro quindici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione del decreto di concessione del contributo stesso, salva motivata richiesta di proroga. Art. 9. Procedimento di concessione del contributo 1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello come previsto dall'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le domande di contributo possono essere presentate fino al 30 settembre di ogni anno. 3. Le domande in bollo, redatte secondo lo schema di domanda approvato dal direttore regionale dell'artigianato e della cooperazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, sono presentate alla direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono. 4. Le domande devono contenere una relazione illustrativa dell'attivita' svolta dall'impresa, una relazione illustrativa dell' iniziativa per la quale si richiede il contributo, il preventivo di spesa e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali altri contributi a titolo di «de minimis» percepiti dall'impresa nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda. 5. Le domande possono essere presentate anche tramite i centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane istituiti ed autorizzati ai sensi dell'art. 72 della legge regionale n. 12/2002. 6. La Regione si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In caso di mancata o incompleta risposta alla richiesta di integrazione istruttoria nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, la domanda di contributo viene archiviata e ne viene data comunicazione all'interessato, salvo accoglimento della motivata richiesta di proroga del termine presentata prima della scadenza del termine stesso. 7. Il contributo e' concesso entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione regionale, nei limiti delle risorse disponibili. 8. La competente direzione regionale comunica all'impresa la concessione del contributo, richiedendo la documentazione prevista per l'erogazione indicata all'art. 11 nonche' una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali contributi a titolo di «de minimis» percepiti dall'impresa nei tre anni precedenti la data del provvedimento di concessione del contributo. Art. 10. Domande inevase 1. Le domande ammissibili che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilita' annuale di bilancio, possono essere accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo. Art. 11. Erogazione del contributo 1. Ai fini dell'erogazione del contributo i beneficiari devono produrre alla direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione idonea documentazione comprovante le spese sostenute, secondo quanto previsto dall'art. 41 della legge regionale n. 7/2000, corredata da una relazione illustrativa dell'iniziativa realizzata contenente, tra l'altro, l'indicazione dell'indirizzo del sito orientato al commercio elettronico oggetto del contributo, ai fini della verifica della corrispondenza tra l'iniziativa realizzata ed il progetto presentato. Art. 12. Obblighi del beneficiario 1. Il beneficiario del contributo e' tenuto a richiedere alla direzione regionale competente l'autorizzazione ad apportare variazioni o modifiche nei contenuti e nelle modalita' di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo. Art. 13. Vincolo di destinazione 1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni oggetto del contributo per due anni a partire dalla data di presentazione della rendicontazione delle spese. 2. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione, l'impresa beneficiaria e' tenuta a trasmettere alla direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entro il 28 febbraio di ognuno dei due anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione delle spese. Art. 14. Ispezioni e controlli 1. La direzione competente puo' effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000. Art. 15. R i n v i o 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 «Disciplina organica dell'artigianato» e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 16. Abrogazioni 1. Il «Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione alle imprese artigiane di contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico» approvato con decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2001, n. 0202/Pres., e' abrogato. 2. Alle domande di contributo presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento si applica la disciplina previgente, ai sensi del comma 11 dell'art. 77 della legge regionale n. 12/2002. Art. 17. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale. Visto, il presidente: Tondo