Regolamento  concernente misure di aiuto e criteri e modalita' per la
concessione  alle  imprese  artigiane  di  contributi per facilitarne
                 l'accesso al commercio elettronico.
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Il  presente  regolamento  stabilisce  le misure di aiuto e i
criteri  e  le modalita' per la concessione alle imprese artigiane di
contributi  per  facilitarne  l'accesso  al commercio elettronico, ai
sensi dell'art. 57 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.
                               Art. 2.
                        D e f i n i z i o n i
    1. Ai fini del presente regolamento, per commercio elettronico si
intende  lo  svolgimento  di  attivita' commerciali o promozionali di
propri  prodotti  o servizi per via elettronica e, per sito orientato
al  commercio  elettronico,  si intende quella attraverso il quale si
svolgono tali attivita'.
                               Art. 3.
                             Beneficiari
    1.   Possono  beneficiare  dei  contributi  di  cui  al  presente
regolamento le imprese artigiane iscritte all'albo di cui all'art. 13
della  legge  regionale  n.  12/2002  (AIA)  nonche'  i consorzi e le
societa'  consortili,  anche  in  forma  cooperativa  costituiti  fra
imprese  artigiane, iscritti nella separata sezione dell'albo stesso,
purche' non operanti nei settori di cui all'art. 4, comma 3.
                               Art. 4.
                           Regime di aiuto
    1.  I contributi sono concessi secondo la regola «de minimis», di
cui  al  regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio
2001,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee,
serie L n. 010 del 13 gennaio 2001.
    2.  Ai  sensi  dell'art.  2  del  regolamento  di cui al comma 1,
l'importo  complessivo  degli  aiuti  «de  minimis» accordato ad ogni
singola impresa non puo' superare i Euro 100.000,00 in tre anni.
    3.  Ai  sensi  dell'art.  1  del  regolamento CE n. 69/2001, sono
escluse  dai  benefici  previsti  dal presente regolamento le imprese
artigiane  che  operano  nel  settore dei trasporti e delle attivita'
legate  alla  produzione,  trasformazione  e  commercializzazione dei
prodotti di cui all'allegato I del Trattato CE.
                               Art. 5.
                       Iniziative finanziabili
    1. Sono ammesse a finanziamento le seguenti iniziative:
      a) l'acquisizione  di  strumenti  e  programmi  destinati  alla
creazione   o   alla   promozione  di  siti  orientati  al  commercio
elettronico;
      b) l'acquisizione   di   consulenze  in  materia  di  commercio
elettronico;
      c) i  corsi  di formazione per la gestione di siti di commercio
elettronico;
      d) la promozione del sito elettronico.
    2.  Le  iniziative di cui al comma 1 sono ammesse a finanziamento
anche   se   riferite   alla  ristrutturazione,  al  potenziamento  o
all'ampliamento  del  sito  orientato  al  commercio elettronico gia'
esistente,  a  condizione  che  per  tale  sito  -  o  per altro sito
intestato all'impresa richiedente il contributo - la stessa non abbia
gia' beneficiato del contributo stesso e purche' le modifiche per cui
si'  chiede  il  finanziamento  siano  dettagliatamente  descritte  e
documentate nella domanda e verificabili a consuntivo.
                               Art. 6.
                          Spese ammissibili
    1.  Sono  ammissibili  a  contributo  le  spese per le iniziative
indicate all'art. 5 ed in particolare:
      a) l'acquisto  di  hardware  e' software direttamente collegati
alla  creazione, gestione, promozione del sito orientato al commercio
elettronico  nonche'  la  spesa  relativa  all'acquisto  del  nome di
dominio;
      b) l'acquisizione   di   consulenze  in  materia  di  commercio
elettronico, comprese quelle rivolte alla creazione di siti orientati
allo stesso;
      c) i  corsi  di  formazione dell'imprenditore, dei propri soci,
dei collaboratori e dei dipendenti per la gestione del sito orientato
al commercio elettronico;
      d) la  promozione  del  sito orientato al commercio elettronico
effettuata  a  mezzo  stampa,  radio,  televisione,  internet  ovvero
attraverso materiale illustrativo;
      e) l'acquisizione  di  certificazioni  di  qualita' relative al
commercio elettronico.
    2.  Sono  ammissibili  a  contributo le spese attestate da idonea
documentazione avente data successiva a quella di presentazione della
domanda all'amministrazione regionale.
    3. Non sono ammissibili a contributo:
      a) le  spese  relative  ad  attrezzature  hardware  e programmi
software  (ad  esempio  programmi per contabilita', paghe, magazzino)
riconducibili   all'organizzazione   interna   dell'impresa   o  alla
realizzazione  dei  prodotti  o  servizi  dell'impresa  stessa  e non
collegate  direttamente  alla  gestione  e/o  alla creazione del sito
orientato al commercio elettronico;
      b) le spese per canoni di hosting o housing;
      c) le  spese relative a siti che, anche se gestiti dall'impresa
richiedente  il  contributo, non sono finalizzati allo svolgimento di
attivita'   commerciali  e/o  promozionali  dei  prodotti  o  servizi
artigianali dell'impresa stessa.
                               Art. 7.
               Intensita' ed ammontare del contributo
    1.  L'intensita'  del  contributo  e'  pari  al  50%  delle spese
ammissibili al netto dell'I.V.A., nei limiti di cui al comma 2, fatto
salvo il limite di cui all'art. 4, comma 2.
    2.  L'importo  minimo  del  contributo  e'  pari a Euro 1.500,00,
quello massimo pari a Euro 15.000,00.
    3.  Il contributo non e' cumulabile con altri incentivi concessi,
a qualsiasi titolo, per le medesime finalita' ed aventi ad oggetto le
stesse spese.
                               Art. 8.
             Termini per la conclusione dell'iniziativa
    1.  Il beneficiario del contributo deve concludere l'iniziativa e
presentare   alla   direzione   regionale  dell'artigianato  e  della
cooperazione  la relativa documentazione di spesa entro quindici mesi
dalla   data  di  ricevimento  della  comunicazione  del  decreto  di
concessione  del  contributo  stesso,  salva  motivata  richiesta  di
proroga.
                               Art. 9.
             Procedimento di concessione del contributo
    1.  I  contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a
sportello  come  previsto dall'art. 36 della legge regionale 20 marzo
2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.
    2.  Le  domande  di  contributo possono essere presentate fino al
30 settembre di ogni anno.
    3.  Le  domande  in  bollo,  redatte secondo lo schema di domanda
approvato   dal   direttore   regionale   dell'artigianato   e  della
cooperazione  e  pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della Regione,
sono  presentate  alla  direzione  regionale dell'artigianato e della
cooperazione prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono.
    4.   Le  domande  devono  contenere  una  relazione  illustrativa
dell'attivita'  svolta dall'impresa, una relazione illustrativa dell'
iniziativa  per  la quale si richiede il contributo, il preventivo di
spesa  e  la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli
eventuali  altri  contributi  a  titolo  di  «de  minimis»  percepiti
dall'impresa  nei  tre anni precedenti la data di presentazione della
domanda.
    5. Le domande possono essere presentate anche tramite i centri di
assistenza tecnica alle imprese artigiane istituiti ed autorizzati ai
sensi dell'art. 72 della legge regionale n. 12/2002.
    6.   La  Regione  si  riserva  di  chiedere  qualsiasi  ulteriore
documentazione   si   rendesse  necessaria  per  l'istruttoria  della
pratica.  In  caso di mancata o incompleta risposta alla richiesta di
integrazione  istruttoria nel termine di venti giorni dal ricevimento
della  stessa,  la  domanda di contributo viene archiviata e ne viene
data comunicazione all'interessato, salvo accoglimento della motivata
richiesta  di proroga del termine presentata prima della scadenza del
termine stesso.
    7.  Il  contributo e' concesso entro centoventi giorni dalla data
di ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione regionale,
nei limiti delle risorse disponibili.
    8.  La  competente  direzione  regionale  comunica all'impresa la
concessione  del  contributo,  richiedendo la documentazione prevista
per  l'erogazione  indicata  all'art.  11  nonche'  una dichiarazione
sostitutiva  di  atto  notorio  attestante gli eventuali contributi a
titolo di «de minimis» percepiti dall'impresa nei tre anni precedenti
la data del provvedimento di concessione del contributo.
                              Art. 10.
                           Domande inevase
    1.  Le  domande  ammissibili  che non possono essere totalmente o
parzialmente  finanziate  a  causa  dell'insufficiente disponibilita'
annuale di bilancio, possono essere accolte con i fondi stanziati nel
bilancio successivo.
                              Art. 11.
                      Erogazione del contributo
    1.  Ai  fini  dell'erogazione del contributo i beneficiari devono
produrre   alla   direzione   regionale   dell'artigianato   e  della
cooperazione  idonea  documentazione  comprovante le spese sostenute,
secondo quanto previsto dall'art. 41 della legge regionale n. 7/2000,
corredata  da  una  relazione illustrativa dell'iniziativa realizzata
contenente,   tra  l'altro,  l'indicazione  dell'indirizzo  del  sito
orientato  al  commercio  elettronico oggetto del contributo, ai fini
della verifica della corrispondenza tra l'iniziativa realizzata ed il
progetto presentato.
                              Art. 12.
                      Obblighi del beneficiario
    1.  Il  beneficiario  del  contributo e' tenuto a richiedere alla
direzione   regionale   competente   l'autorizzazione   ad  apportare
variazioni  o modifiche nei contenuti e nelle modalita' di esecuzione
delle iniziative ammesse a contributo.
                              Art. 13.
                       Vincolo di destinazione
    1.   Il  soggetto  beneficiario  ha  l'obbligo  di  mantenere  la
destinazione  dei  beni oggetto del contributo per due anni a partire
dalla data di presentazione della rendicontazione delle spese.
    2.   Allo   scopo  di  assicurare  il  rispetto  del  vincolo  di
destinazione,  l'impresa  beneficiaria  e'  tenuta a trasmettere alla
direzione  regionale  dell'artigianato  e della cooperazione apposita
dichiarazione  sostitutiva  di  atto notorio, entro il 28 febbraio di
ognuno  dei  due  anni  successivi  alla  data di presentazione della
rendicontazione delle spese.
                              Art. 14.
                        Ispezioni e controlli
    1. La direzione competente puo' effettuare ispezioni e controlli,
ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.
                              Art. 15.
                             R i n v i o
    1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento
si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 22 aprile 2002,
n.   12   «Disciplina   organica   dell'artigianato»   e   successive
modificazioni  e  integrazioni e della legge regionale 20 marzo 2000,
n.   7,   «Testo   unico  delle  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed
integrazioni.
                              Art. 16.
                             Abrogazioni
    1.  Il  «Regolamento  concernente  criteri  e  modalita'  per  la
concessione  alle  imprese  artigiane  di  contributi per facilitarne
l'accesso   al  commercio  elettronico»  approvato  con  decreto  del
Presidente della Regione 24 maggio 2001, n. 0202/Pres., e' abrogato.
    2.  Alle  domande  di  contributo  presentate prima della data di
entrata  in  vigore del presente regolamento si applica la disciplina
previgente,  ai sensi del comma 11 dell'art. 77 della legge regionale
n. 12/2002.
                              Art. 17.
                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente  regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale.
                     Visto, il presidente: Tondo