Art. 2. Norma transitoria 1. Per l'anno 2003 i gestori degli stabilimenti balneari sono tenuti a ripresentare entro il 30 aprile i modelli di cui all'Art. 1, comma 2, solo nel caso di variazione dei prezzi presentati entro il 10 ottobre 2002. 2. In caso di mancata ripresentazione dei modelli, i prezzi denunciati sono applicati fino al mese di febbraio 2004.