Art. 2.
                          Norma transitoria
    1. Per  l'anno  2003  i  gestori degli stabilimenti balneari sono
tenuti a ripresentare entro il 30 aprile i modelli di cui all'Art. 1,
comma 2,  solo  nel caso di variazione dei prezzi presentati entro il
10 ottobre 2002.
    2. In  caso  di  mancata  ripresentazione  dei  modelli, i prezzi
denunciati sono applicati fino al mese di febbraio 2004.