Art. 8.
                          Divieto di cumulo
    1.   Le  provvidenze  previste  dalla  presente  legge  non  sono
cumulabili  con  altri  aiuti  erogati  dalla  Regione, da altri enti
pubblici,   dallo   Stato  o  dall'Unione  europea  per  le  medesime
iniziative.