Art. 3. Modalita' di partecipazione 1. Al fine di acquisire la partecipazione di cui all'Art. 1, la giunta regionale e' autorizzata a conferire mandato senza rappresentanza, ai sensi dell'Art. 1703 e seguenti del codice civile, all'Istituto finanziario regionale piemontese Finpiemonte S.p.a. 2. La partecipazione di cui al comma 1 non puo' superare la soglia del 50 per cento del capitale sociale della «Expo Piemonte S.p.a.». La partecipazione e' limitata alla fase di costuzione dell'opera e non puo' comunque comportare ulteriori oneri per la Regione per le attivita' di gestione economico-finanziaria del polo fieristico. 3. Le modalita' di provvista dei mezzi finanziari occorrenti, la definizione dei limiti del mandato ed ogni altro aspetto del rapporto contrattuale intercorrente tra la Regione ed il suo mandatario, trovano disciplina in appositi provvedimenti amministrativi che devono specificamente prevedere l'attivazione di verifiche periodiche sull'ottemperanza dell'operato di Fimpiemonte S.p.a. alle istruzioni regionali.