Art. 3.
                     Modalita' di partecipazione
    1.  Al  fine di acquisire la partecipazione di cui all'Art. 1, la
giunta   regionale   e'   autorizzata   a   conferire  mandato  senza
rappresentanza, ai sensi dell'Art. 1703 e seguenti del codice civile,
all'Istituto finanziario regionale piemontese Finpiemonte S.p.a.
    2.  La  partecipazione  di  cui  al  comma 1 non puo' superare la
soglia  del  50  per  cento del capitale sociale della «Expo Piemonte
S.p.a.».  La  partecipazione  e'  limitata  alla  fase  di costuzione
dell'opera  e  non  puo'  comunque  comportare ulteriori oneri per la
Regione  per  le attivita' di gestione economico-finanziaria del polo
fieristico.
    3.  Le modalita' di provvista dei mezzi finanziari occorrenti, la
definizione dei limiti del mandato ed ogni altro aspetto del rapporto
contrattuale  intercorrente  tra  la  Regione  ed  il suo mandatario,
trovano  disciplina  in  appositi  provvedimenti  amministrativi  che
devono specificamente prevedere l'attivazione di verifiche periodiche
sull'ottemperanza  dell'operato di Fimpiemonte S.p.a. alle istruzioni
regionali.