Art. 10.
                             Abrogazioni
    1.  Al  comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 13/1990, le
parole  «L'autorita' competente al controllo puo' prevedere, all'atto
del  rilascio  dell'autorizzazione,  forme  di  rinnovo  tacito della
stessa.» sono soppresse.
    2.   L'art.  5  della  legge  regionale  3 luglio  1996,  n.  37,
contenente  modifiche  al comma 3, dell'art. 15 della legge regionale
n. 13/1990, e' abrogato.