Art. 10. Abrogazioni 1. Al comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 13/1990, le parole «L'autorita' competente al controllo puo' prevedere, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, forme di rinnovo tacito della stessa.» sono soppresse. 2. L'art. 5 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 37, contenente modifiche al comma 3, dell'art. 15 della legge regionale n. 13/1990, e' abrogato.