Art. 6.
  Modifiche all'art. 4 della legge regionale 30 aprite 1996, n. 22
    1.  La  rubrica dell'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1996,
n.  22  (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) e' sostituita
dalla seguente: «Riserva delle acque da falde profonde».
    2.  Il  comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1996,
n.  22  (Ricerca,  uso e tutela delle acque sotterranee) e' sostituto
dal seguente:
    «1.  Le acque sotterranee da falde profonde sono riservate ad uso
potabile,  ad  eccezione  di  quelle  individuate dal piano di tutela
delle  acque  di  cui  all'art.  44 del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento
e   recepimento   della   direttiva   n.  91/271/CEE  concernente  il
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva n. 91/676/CEE
relativa  alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati  provenienti  da  fonti  agricole)  in  quanto,  in base alla
vigente   normativa,   non   destinabili  a  tale  uso  per  le  loro
caratteristiche chimiche naturali.».