Art. 6. Modifiche all'art. 4 della legge regionale 30 aprite 1996, n. 22 1. La rubrica dell'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) e' sostituita dalla seguente: «Riserva delle acque da falde profonde». 2. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) e' sostituto dal seguente: «1. Le acque sotterranee da falde profonde sono riservate ad uso potabile, ad eccezione di quelle individuate dal piano di tutela delle acque di cui all'art. 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva n. 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) in quanto, in base alla vigente normativa, non destinabili a tale uso per le loro caratteristiche chimiche naturali.».