(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 4 del 2
                            gennaio 2003)
                         LA GIUNTA REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
             Struttura regionale competente al controllo
    1. Il  controllo  preventivo  di  legittimita'  sugli  atti delle
comunanze  e  universita' agrarie e delle altre associazioni agrarie,
comunque  denominate,  di  seguito chiamate «enti», e' esercitato dal
servizio   «credito   agrario,   controlli  esterni,  garanzie  delle
produzioni»   della  direzione  regionale  attivita'  produttive,  di
seguito  denominato «Servizio», in attuazione dell'Art. 2 della legge
regionale 30 settembre 2002, n. 16.