Art. 2.
                      Atti soggetti a controllo
    1. Sono soggetti al controllo gli atti degli organi degli enti di
cui all'Art. 1, concernenti:
      a) statuti e loro modificazioni e integrazioni;
      b) regolamenti;
      c) bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
      d) rendiconti della gestione;
      e) atti di programmazione e di pianificazione;
      f) lista degli utenti che compongono l'assemblea generale degli
enti;
      g) nomina dei membri degli organi degli enti.
    2.  Gli  atti  devono  essere presentati o inviati al servizio in
duplice   copia   autentica,   contenente  l'indicazione  dell'organo
deliberante, del numero e della data dell'atto, nonche' dell'oggetto,
entro trenta giorni dalla data di adozione.
    3.  Nell'ipotesi di mancata presentazione o trasmissione entro il
termine di cui al comma 2, gli atti decadono automaticamente.