Art. 2. Atti soggetti a controllo 1. Sono soggetti al controllo gli atti degli organi degli enti di cui all'Art. 1, concernenti: a) statuti e loro modificazioni e integrazioni; b) regolamenti; c) bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni; d) rendiconti della gestione; e) atti di programmazione e di pianificazione; f) lista degli utenti che compongono l'assemblea generale degli enti; g) nomina dei membri degli organi degli enti. 2. Gli atti devono essere presentati o inviati al servizio in duplice copia autentica, contenente l'indicazione dell'organo deliberante, del numero e della data dell'atto, nonche' dell'oggetto, entro trenta giorni dalla data di adozione. 3. Nell'ipotesi di mancata presentazione o trasmissione entro il termine di cui al comma 2, gli atti decadono automaticamente.