Art. 4. Esercizio del controllo 1. Il servizio, nell'esercizio della funzione di controllo adotta le seguenti determinazioni: a) visto di legittimita'; b) richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio; c) annullamento parziale o totale. 2. Le decisioni di annullamento e quelle di richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio devono essere motivate, con l'indicazione, rispettivamente, dei vizi di legittimita' riscontrati o degli aspetti da chiarire o integrare. 3. Le decisioni di annullamento sono definitive.