Art. 4.
                       Esercizio del controllo
    1. Il servizio, nell'esercizio della funzione di controllo adotta
le seguenti determinazioni:
      a) visto di legittimita';
      b) richiesta   di   chiarimenti   ed  elementi  integrativi  di
giudizio;
      c) annullamento parziale o totale.
    2.  Le  decisioni  di  annullamento  e  quelle  di  richiesta  di
chiarimenti   ed  elementi  integrativi  di  giudizio  devono  essere
motivate,   con   l'indicazione,   rispettivamente,   dei   vizi   di
legittimita' riscontrati o degli aspetti da chiarire o integrare.
    3. Le decisioni di annullamento sono definitive.