Art. 2. Tipologia degli interventi 1. Per il perseguimento degli obiettivi indicati dall'art. 1, sono individuati interventi finalizzati: a) all'attivita' di ricerca storica, scientifica e promozionale connessa alle caratteristiche della localita', con particolare riferimento alle peculiarita' alpinistiche; b) alla realizzazione di strutture e infrastrutture funzionali alla riqualificazione delle zone territoriali di tipo A (A33, A34) e della viabilita' rurale-escursionistica esistente; c) alla riqualificazione architettonica e funzionale degli edifici di interesse storico e architettonico esistenti; d) all'acquisto di immobili per destinazioni di interesse collettivo.