Art. 2.
                     Tipologia degli interventi
    1.  Per  il  perseguimento  degli obiettivi indicati dall'art. 1,
sono individuati interventi finalizzati:
      a) all'attivita' di ricerca storica, scientifica e promozionale
connessa   alle  caratteristiche  della  localita',  con  particolare
riferimento alle peculiarita' alpinistiche;
      b) alla  realizzazione di strutture e infrastrutture funzionali
alla  riqualificazione delle zone territoriali di tipo A (A33, A34) e
della viabilita' rurale-escursionistica esistente;
      c) alla  riqualificazione  architettonica  e  funzionale  degli
edifici di interesse storico e architettonico esistenti;
      d) all'acquisto  di  immobili  per  destinazioni  di  interesse
collettivo.