Art. 3.
                        Accordo di programma
    1.  Per la definizione e la realizzazione degli interventi di cui
all'art.  2,  la  Regione ed il comune di Valtournenche promuovono la
stipulazione di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 105 della
legge  regionale  7 dicembre  1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in
Valle d'Aosta).
    2. L'accordo di programma di cui al comma 1:
      a) definisce  gli  obiettivi  ed  i  programmi  da  raggiungere
nonche'  individua  le  azioni  diffuse e le iniziative specifiche da
realizzare;
      b) assicura    il   coordinamento   dei   differenti   soggetti
cointeressati;
      c) determina  i  tempi,  le modalita', il finanziamento ed ogni
altro adempimento connesso alla realizzazione degli interventi.