Art. 3. Accordo di programma 1. Per la definizione e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, la Regione ed il comune di Valtournenche promuovono la stipulazione di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 105 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta). 2. L'accordo di programma di cui al comma 1: a) definisce gli obiettivi ed i programmi da raggiungere nonche' individua le azioni diffuse e le iniziative specifiche da realizzare; b) assicura il coordinamento dei differenti soggetti cointeressati; c) determina i tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso alla realizzazione degli interventi.