Art. 4.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  L'onere  derivante  dall'applicazione della presente legge e'
determinato  in  Euro  75.000  per l'anno 2003 ed in Euro 700.000 per
l'anno 2004.
    2.  L'onere  di  cui  al  comma 1, trova copertura nell'obiettivo
programmatico  2.2.1.08. (Parchi, riserve e beni ambientali) mediante
la  riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo
n.   69020   (Fondo   globale   per  il  finanziamento  di  spese  di
investimento)  dell'obiettivo  programmatico  3.1. (Fondi globali), a
valere  sull'accantonamento previsto al punto B.2. (Interventi per la
valorizzazione  ed il recupero del patrimonio storico, architettonico
e   agro-silvo-pastorale   della  conca  di  Cheneil  nel  comune  di
Valtournenche),  dell'allegato  n.  1 dello stato di previsione della
spesa  del  bilancio  della  Regione per l'anno finanziario 2003 e di
quello pluriennale per gli anni 2003/2005.
    3.  Per  l'applicazione della presente legge, la giunta regionale
e'  autorizzata  ad apportare, con propria deliberazione, su proposta
dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze,
le occorrenti variazioni di bilancio.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Valle D'Aosta.
      Aosta, 28 febbraio 2003
                               LOUVIN