Art. 4. Disposizioni finanziarie 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge e' determinato in Euro 75.000 per l'anno 2003 ed in Euro 700.000 per l'anno 2004. 2. L'onere di cui al comma 1, trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.1.08. (Parchi, riserve e beni ambientali) mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), a valere sull'accantonamento previsto al punto B.2. (Interventi per la valorizzazione ed il recupero del patrimonio storico, architettonico e agro-silvo-pastorale della conca di Cheneil nel comune di Valtournenche), dell'allegato n. 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale per gli anni 2003/2005. 3. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle D'Aosta. Aosta, 28 febbraio 2003 LOUVIN