Art. 12. Criteri per la formazione della graduatoria 1. La struttura competente verifica l'ammissibilita' delle domande e provvede alla loro istruttoria ai fini della formazione di una graduatoria sulla base dei seguenti punteggi: a) punti 1 per ogni alloggio convenzionato; b) punti 0,5 per ogni alloggio convenzionato oggetto di recupero; c) punti 0,5 per ogni alloggio convenzionato qualora il richiedente sia un soggetto privato; d) punti 0,5 per ogni anno di convenzione eccedente i limiti di cui all'art. 5, comma 2, lettera a); e) punti 3 in caso di ripresentazione della domanda di contributo in seguito ad esclusione dalla precedente graduatoria per carenza di disponibilita' finanziaria. 2. Nell'ipotesi in cui vi sia parita' di punteggio, sono privilegiati nell'ordine gli interventi: a) da realizzare nei comuni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61; b) che presentano il maggior numero di alloggi convenzionati; c) la cui domanda di contributo e' stata presentata in data antecedente. 3. Qualora le domande eccedano la disponibilita' dello stanziamento iscritto nel pertinente capitolo del bilancio di previsione della Regione, e' ammesso il finanziamento di un solo intervento per ogni soggetto richiedente. 4. Il dirigente della struttura competente, entro trenta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, esamina i risultati dell'istruttoria ed approva la graduatoria provvisoria dandone comunicazione agli interessati. 5. La graduatoria provvisoria e' affissa all'albo notiziario della Regione, entro cinque giorni dall'approvazione e per un periodo di venti giorni. 6. Entro quindici giorni dalla data di scadenza del periodo di affissione, il richiedente puo' proporre ricorso in opposizione nei confronti del provvedimento. 7. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del ricorso, il dirigente della struttura competente, sentita la commissione di cui all'art. 24 del regolamento regionale n. 1/2002, adotta il provvedimento di accoglimento o rigetto del ricorso e approva la graduatoria definitiva dandone comunicazione agli interessati. 8. I soggetti inseriti nella graduatoria definitiva sono ammessi a contributo con provvedimento del dirigente della struttura competente, notificato ai soggetti beneficiari, nei limiti dello stanziamento disposto dalla giunta regionale.