Art. 12.
             Criteri per la formazione della graduatoria
    1.   La  struttura  competente  verifica  l'ammissibilita'  delle
domande  e provvede alla loro istruttoria ai fini della formazione di
una graduatoria sulla base dei seguenti punteggi:
      a) punti 1 per ogni alloggio convenzionato;
      b) punti   0,5  per  ogni  alloggio  convenzionato  oggetto  di
recupero;
      c) punti   0,5  per  ogni  alloggio  convenzionato  qualora  il
richiedente sia un soggetto privato;
      d) punti 0,5 per ogni anno di convenzione eccedente i limiti di
cui all'art. 5, comma 2, lettera a);
      e) punti   3  in  caso  di  ripresentazione  della  domanda  di
contributo  in seguito ad esclusione dalla precedente graduatoria per
carenza di disponibilita' finanziaria.
    2.  Nell'ipotesi  in  cui  vi  sia  parita'  di  punteggio,  sono
privilegiati nell'ordine gli interventi:
      a) da realizzare nei comuni di cui al decreto-legge 30 dicembre
1988,  n.  551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza
di  disponibilita'  abitative),  convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 1989, n. 61;
      b) che presentano il maggior numero di alloggi convenzionati;
      c) la  cui  domanda  di  contributo e' stata presentata in data
antecedente.
    3.   Qualora   le   domande   eccedano  la  disponibilita'  dello
stanziamento   iscritto  nel  pertinente  capitolo  del  bilancio  di
previsione  della  Regione,  e'  ammesso  il finanziamento di un solo
intervento per ogni soggetto richiedente.
    4.  Il  dirigente della struttura competente, entro trenta giorni
dalla  data di scadenza per la presentazione delle domande, esamina i
risultati  dell'istruttoria  ed  approva  la  graduatoria provvisoria
dandone comunicazione agli interessati.
    5.  La  graduatoria  provvisoria  e'  affissa all'albo notiziario
della Regione, entro cinque giorni dall'approvazione e per un periodo
di venti giorni.
    6.  Entro  quindici  giorni dalla data di scadenza del periodo di
affissione,  il  richiedente puo' proporre ricorso in opposizione nei
confronti del provvedimento.
    7.  Entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la
presentazione  del  ricorso, il dirigente della struttura competente,
sentita  la  commissione di cui all'art. 24 del regolamento regionale
n.  1/2002,  adotta  il  provvedimento  di accoglimento o rigetto del
ricorso  e  approva  la  graduatoria definitiva dandone comunicazione
agli interessati.
    8.  I soggetti inseriti nella graduatoria definitiva sono ammessi
a   contributo   con  provvedimento  del  dirigente  della  struttura
competente,  notificato  ai  soggetti  beneficiari,  nei limiti dello
stanziamento disposto dalla giunta regionale.